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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31506/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un vizio in punto di trattamento sanzionatorio: ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, per come riportata, appare in parte sovrapposta a considerazioni attinenti alla recidiva e non coglieva esattamente il contenuto della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha comunque rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla valorizzazione dei precedenti penali ai fini dell'aumento di pena per recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che la motivazione della Corte di appello era congrua; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dei plurimi precedenti penali come indice di maggiore pericolosità e quindi idonei a giustificare l'aumento di pena per recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del reato di evasione; la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per tale reato.

  • art. 99 c.p.

    la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per recidiva in ragione dei plurimi precedenti penali, valorizzati come indice di maggiore pericolosità.

  • art. 62-bis c.p.

    il motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una censura generica o inconferente rispetto ai passaggi decisivi della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione логica, coerente e puntuale, ancorata agli elementi del caso concreto.
  • I plurimi precedenti penali possono legittimare la ritenuta maggiore pericolosità sociale dell'imputato e giustificare l'aumento di pena per recidiva, quando il giudice di merito ne dia adeguata motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

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