Cassazione Penale, Sentenza n. 48781/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., contestando l'accertamento della sua responsabilità per i furti: si è dedotto che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato la riforma dell'assoluzione del Tribunale, abbia sovrastimato il valore del riconoscimento da parte della persona offesa di oggetti rinvenuti nel negozio (braccialetto e cinturino), non abbia consentito alla difesa di esibire prove a discarico nell'ambito della rinnovazione istruttoria e non abbia confutato le argomentazioni del primo grado circa l'assenza di elementi probatori che dimostrassero che la Rizzi conoscesse i nascondigli delle chiavi della cassaforte o la collocazione del carrello usato per asportare la refurtiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo i motivi fondati. Ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto per la riforma di una sentenza assolutoria e non si sia confrontata puntualmente con le ragioni dell'assoluzione del Tribunale, inoltre abbia illegittimamente precluso alla difesa la controprova sulla attendibilità dei riconoscimenti. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; è stata inoltre demandata a quella Corte la regolamentazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione: il ricorso ha contestato la carenza di motivazione della sentenza di appello nella riforma dell'assoluzione
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Regola la forma e i limiti della esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamata per riportare i motivi nei limiti necessari alla decisione
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata a proposito della rinnovazione istruttoria in appello nei riti alternativi; la Corte precisa che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dall'avvenuta rinnovazione
Giurisprudenza (principi sul principio di motivazione rafforzata)
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P.; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, Berlingeri; altre pronunce citate
La Corte riafferma il principio secondo cui l'appello che riforma una sentenza di assoluzione deve fornire una motivazione dotata di forza persuasiva superiore rispetto a quella del primo grado, con compiuta indicazione delle ragioni per cui la stessa prova assume diversa valenza dimostrativa
Massime di principio
- Quando la corte d'appello intende riformare un'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi puntualmente perché le stesse prove assumono valore diverso rispetto al primo grado; non basta una valutazione diversa non adeguatamente argomentata
- La rinnovazione istruttoria in appello attribuisce alle parti il diritto a controprova: la corte deve ammettere richieste di prova a discarico valide o motivare compiutamente la loro esclusione se manifestamente superflue o irrilevanti
- Il riconoscimento di oggetti comuni come prova di concorso in reato richiede particolare cautela: oggetti privi di caratteristiche univoche non possono da soli reggere una condanna senza essere collegati ad altri elementi stringenti e spiegazioni che scartino alternative ragionevoli
- Il giudice di appello ha l'onere di confutare esplicitamente e punto per punto le ragioni che hanno indotto il primo giudice ad assolvere, mostrando perché quei rilievi non sono idonei a mantenere il dubbio ragionevole
- In caso di riforma dell'assoluzione, se la motivazione è carente la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio, demandando anche la regolazione delle spese processuali
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