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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40424/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalle controricorrenti, e della transazione stipulata tra le parti in data 15 giugno 2020. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento della simulazione soggettiva di una compravendita immobiliare: due soggetti sostenevano di essere i reali acquirenti di un appartamento formalmente venduto dalla società costruttrice a una terza persona, che sarebbe stata soltanto intestataria fittizia. A sostegno della domanda deducevano l'esistenza di una scrittura privata in cui l'intestataria formale riconosceva di essere un mero prestanome; allegavano però che tale documento era stato sottratto dalla stessa convenuta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova scritta dell'interposizione fittizia e per insussistenza dei presupposti per ammettere la prova testimoniale ex art. 2724, comma 3, c.c. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la simulazione relativa soggettiva in mancanza di valida controdichiarazione scritta e non ammissibile la prova testimoniale del suo contenuto; inoltre aveva respinto anche la domanda restitutoria delle somme versate per l'acquisto per mancanza di prova di un sottostante rapporto di mutuo. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi avverso tale decisione, ma prima della decisione hanno depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controricorrenti, dando atto dell'avvenuta transazione intervenuta tra le parti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le controparti e accompagnata da una transazione che definisce le posizioni sostanziali, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
  • Quando la prova della simulazione soggettiva di una compravendita si fonda su una controdichiarazione, è necessario che il documento sia ritualmente provato in forma scritta; la prova testimoniale del suo contenuto è ammissibile solo nei rigorosi casi previsti dall'art. 2724 c.c., previa dimostrazione della sottrazione o della perdita incolpevole del documento.
  • La mancata dimostrazione sia dell'esistenza e dell'efficacia della controdichiarazione sia dei presupposti per derogare al divieto probatorio comporta il rigetto della domanda di accertamento della interposizione fittizia.
  • Se viene meno l'interesse alla decisione per effetto di una regolazione transattiva sopravvenuta, la Corte non decide il merito e regola le spese secondo la concorde richiesta delle parti o secondo le regole applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittiziaOnere della prova

Testo integrale

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