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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19370/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento per l'anno 2007 con recupero di maggiori IRES, IVA e IRAP. L'accertamento riguardava costi ritenuti non deducibili e operazioni soggettivamente inesistenti, asseritamente realizzate mediante il fraudolento utilizzo del reverse charge e l'interposizione di società schermanti. La contribuente aveva sostenuto di aver subito il furto dei documenti contabili, di avere comunque prodotto documenti identificativi dei soggetti coinvolti e il registro rifiuti; la CTR aveva inoltre ritenuto che i soggetti interposti indicati in sentenza fossero esistenti e operativi. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contestazione dell'Ufficio riguardava in realtà operazioni effettuate con Metalservice srl quale interposta tra la contribuente e Isea spa, e non i soggetti indicati nella motivazione della CTR. La contribuente ha resistito con controricorso eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio tributario di cassazione, non sussiste l'onere di produrre il fascicolo di parte quando esso è già acquisito al fascicolo d'ufficio. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione solo apparente perché riferita a soggetti diversi da quelli effettivamente coinvolti nell'accertamento (Metalservice srl). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione tributario l'eccezione di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti è stata ritenuta infondata nel caso concreto, anche perché dedotta in modo generico.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la disciplina del deposito degli atti e documenti nel giudizio di cassazione, escludendo l'onere di deposito del fascicolo di parte quando esso è già acquisito al fascicolo d'ufficio nel processo tributario.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Il fascicolo di parte del processo tributario, una volta richiesto il fascicolo d'ufficio, risulta già acquisito ai fini del giudizio di cassazione.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I fascicoli delle parti nel processo tributario restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo; per questo non grava l'onere di un ulteriore deposito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza per violazione del requisito essenziale della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La decisione tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia, poi assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione al vizio di omessa pronuncia.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze tributarie, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta improcedibilità quando il fascicolo è già acquisito al fascicolo d'ufficio, salvo che la parte lo abbia ritirato irregolarmente.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo non consente di comprendere il fondamento della decisione perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
  • Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è limitato al "minimo costituzionale": la Corte non può rivalutare il merito, ma solo verificare se la sentenza sia priva di motivazione, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
  • Quando la sentenza di merito si riferisce a soggetti o circostanze estranei al fatto controverso, la motivazione può risultare apparente perché non consente il controllo sulla coerenza logica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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