Cassazione Penale, Sentenza n. 27331/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nel quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, aveva: riqualificato il capo A) ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 dichiarando estinto per prescrizione il reato per alcuni imputati; rideterminato la pena di un imputato; e confermato le condanne per il capo B) nei confronti di altri imputati, per partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, con applicazione di attenuanti generiche, esclusione della recidiva e riconoscimento della continuazione con precedenti giudicati. I ricorsi censuravano, in sintesi: la valutazione delle intercettazioni e la prova del coinvolgimento nel traffico; l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'associazione; la distinzione tra associazione ex art. 74 e mero concorso di persone in reati ex art. 73; la pretesa violazione del ne bis in idem per un precedente giudicato e per lo "sdoppiamento" della contestazione; la mancata qualificazione in termini di lieve entità; la mancata considerazione di un'istanza di giustizia riparativa; e, per alcuni imputati, la determinazione della pena ex art. 133 c.p. La difesa di una ricorrente sosteneva, inoltre, che le condotte contestate fossero compatibili con una mera connivenza familiare non punibile e che le espressioni intercettate fossero ambigue o prive di riscontro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure mirassero, per lo più, a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d'appello fosse coerente, non manifestamente illogica e adeguata. Ha inoltre escluso la violazione del ne bis in idem, osservando che i fatti già definiti con giudicato riguardavano i reati fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990, mentre il nuovo giudizio aveva ad oggetto il reato associativo ex art. 74, diverso e autonomamente configurabile; ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla lieve entità e sulla pena; e ha giudicato inammissibile per carenza di interesse la doglianza sull'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 129-bis c.p.p., perché comunque inapplicabile al delitto associativo contestato. Ai ricorrenti sono state inoltre imposte le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che richiede stabilità del vincolo, programma criminoso tendenzialmente indeterminato e un apporto individuale non episodico.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Reati fine di cessione/spaccio di stupefacenti, distinti dal reato associativo; il giudicato sui reati-fine non impedisce il successivo giudizio sul diverso fatto associativo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Vizio deducibile solo nei limiti della violazione di legge e del vizio motivazionale interno, non per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In presenza di causa estintiva, l'assoluzione è pronunciabile solo se la prova dell'innocenza emerge in modo immediato e non contestabile dagli atti.
Il ne bis in idem opera solo a fronte della medesimezza del fatto; non ricorre tra reati-fine e reato associativo, né quando il nuovo procedimento sia stato instaurato a seguito di annullamento per diversità del fatto.
Richiamato dalla difesa per l'elemento soggettivo, ma la Corte ribadisce che la valutazione resta di fatto e non è rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
Richiamato come parametro di sufficienza della motivazione, che la Corte reputa adeguata e non illogica.
La valutazione del compendio indiziario/intercettivo spetta al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova lettura del materiale probatorio.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ritenuta nel caso specifico congrua.
Richiamato nel confronto tra continuazione e associazione; la differenza sta nella stabilità dell'accordo e nell'indeterminatezza del programma criminoso.
Richiamato per distinguere il concorso di persone nel reato dalla partecipazione a un'associazione criminale.
Richiamato per la determinazione della pena; la censura sulla misura della pena è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è congrua e non arbitraria.
La richiesta di accesso alla giustizia riparativa non incide, nel caso concreto, sulla definizione del processo, sia per la natura del reato sia per la non attualità di un concreto vantaggio processuale.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica; non è consentita una denuncia alternativa o cumulativa che costringa la Corte a selezionare il vizio.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Invocato in relazione al divieto di doppio giudizio, ma ritenuto non violato per assenza di identità sostanziale del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo se emerge dall'atto-sentenza e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura delle intercettazioni.
- In materia di intercettazioni, l'attribuzione di un significato criptico o convenzionale alle espressioni captate è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.
- L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990 richiede un vincolo stabile, un programma criminoso tendenzialmente indeterminato e un contributo non episodico dei partecipi; non basta un mero accordo occasionale per la commissione di singoli reati di spaccio.
- Il discrimine tra concorso di persone nei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non risiede solo nell'esistenza di una struttura organizzata, ma soprattutto nella stabilità del pactum sceleris e nella sua proiezione verso una pluralità indeterminata di reati-fine.
- Il ne bis in idem richiede la medesimezza sostanziale del fatto: non vi è preclusione tra il giudicato sui singoli reati-fine e il successivo giudizio sul distinto reato associativo, né quando il nuovo procedimento nasce dalla riqualificazione o dalla trasmissione degli atti dopo un annullamento per diversità del fatto.
- La partecipazione al sodalizio può essere desunta da una pluralità di indicatori fattuali, anche se la captazione è limitata nel tempo, purché il quadro probatorio mostri una stabile compenetrazione nell'organizzazione e non una mera occasionalità.
- La contestazione della pena è inammissibile in cassazione quando tende solo a sostituire la valutazione del giudice di merito senza evidenziare illogicità manifeste o arbitrarietà nella commisurazione.
- L'istanza di accesso alla giustizia riparativa non determina di per sé un effetto sospensivo o favorevole se il reato contestato non rientra nel perimetro normativo della sospensione e se non emerge un interesse concreto e attuale della parte ricorrente.
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