Cassazione Penale, Sentenza n. 15672/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato via PEC dal difensore per mancanza della sottoscrizione digitale; il ricorrente censurava la decisione per violazione dell'art. 24 comma 6-sexies d.l. 2020 n.137 (convertito dalla legge n.176/2020) e per eccessiva restrizione del principio della conservazione dei mezzi di impugnazione, chiedendo anche rimessione alla Sezioni Unite e, nel merito, la revisione della condanna e il proscioglimento
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato che si applica l'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 (normativa transitoria sul deposito telematico) e che la mancanza della sottoscrizione digitale sull'atto di impugnazione presentato via PEC rende l'impugnazione inammissibile. La Corte ha escluso la rilevanza degli argomenti richiamati dal ricorrente (sanabilità per provata provenienza nel caso di atti del pubblico ministero o dell'Avvocatura dello Stato) perché si tratta di fattispecie e regole diverse. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
la proposizione dell'atto a mezzo PEC è inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore (comma 7)
La Corte interpreta la norma come requisito formale inderogabile per le impugnazioni depositate via PEC: la mancanza della firma digitale rende l'atto inammissibile e la disposizione si applica anche alle istanze di revisione e alle impugnazioni straordinarie
art. 24 commi 6-bis e ss. d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n.176
richiamata dal ricorrente in relazione al principio di conservazione dei mezzi di impugnazione (comma 6-sexies)
La Corte ritiene che le misure emergenziali originarie e le relative norme sul deposito telematico non soppiantano l'obbligo di sottoscrizione digitale previsto dall'art. 87-bis e non giustificano una interpretazione estensiva di sanabilità della mancanza della firma
Richiamato nella normativa transitoria: le disposizioni sul deposito telematico operano fermo restando quanto previsto dall'art. 591 c.p.p.; comunque la disciplina transitoria impone la firma digitale per i depositi via PEC
Natura del reato per cui era stata pronunciata la condanna definitiva oggetto della richiesta di revisione
Disposizione applicata per la conseguente condanna alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Riferimento storico alle modalità cartacee di presentazione tramite incaricato: la Corte sottolinea che quei meccanismi non sono comparabili con le odierne regole del deposito telematico e non giustificano analoghe misure di sanabilità
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021 (Sclifos)
Citata a supporto del principio che le regole transitorie del deposito telematico si applicano anche alle impugnazioni straordinarie; conferma l'orientamento che richiede rispetto delle formalità telematiche
Massime di principio
- Le impugnazioni depositate via PEC devono essere sottoscritte digitalmente dal difensore: la mancanza della firma digitale determina l'inammissibilità dell'atto ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022
- La regola della sottoscrizione digitale si applica anche alle istanze di revisione e alle impugnazioni straordinarie: non è un requisito limitato alle impugnazioni ordinarie
- Il principio della conservazione dei mezzi di impugnazione non prevale sull'esplicita prescrizione formale della firma digitale nelle procedure telematiche transitorie
- Eventuali precedenti che hanno ammesso la sanabilità di vizi formali in specifici casi (es. atti del pubblico ministero o dell'Avvocatura dello Stato) non sono automaticamente estendibili ai ricorsi presentati dal difensore tramite PEC
- Prassi difensiva consigliata: prima dell'invio via PEC verificare la presenza e la validità della firma digitale, la corrispondenza dell'indirizzo PEC del sottoscrittore e la conformità degli allegati secondo le modalità DGSIA; l'inosservanza può comportare perdita del rimedio e sanzioni economiche
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