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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43044/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino del 23/05/2022 che aveva respinto l'appello avverso il diniego, da parte del giudice della cognizione, dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa esterna durante gli arresti domiciliari. Marin, soggetto condannato (non ancora irrevocabile) per reati connessi a sostanze stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990) relativo al trasporto di ingente quantità di cocaina, chiedeva di poter lavorare come operaio in cantieri esterni. Il Tribunale aveva ritenuto l'attività incompatibile con le esigenze cautelari per più ragioni: inesistenza di prova di recisione dei rapporti con il contesto delinquenziale; dichiarazioni processuali ritenute implausibili; valore del carico trasportato e disponibilità di più telefoni, anche usa e getta, suggerivano ruolo non meramente di corriere; spostamenti all'estero suoi e dei familiari non chiariti; l'attività lavorativa lo terrebbe fuori casa oltre dieci ore al giorno e in luoghi accessibili al pubblico, agevolando l'elusione dei controlli della polizia giudiziaria. Il ricorrente ha contestato la logica e la motivazione del Tribunale e sostenuto che i rischi evocati sussisterebbero comunque in costanza di arresti domiciliari e che si sarebbero potute imporre prescrizioni più stringenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo elusivo su un punto decisivo e funzionale a una valutazione di fatto, che non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la motivazione del Tribunale era articolata e logicamente plausibile, basata su elementi oggettivi e sulla personalità dell'imputato che rendevano fondato il timore di aggravamento dei pericoli per la libertà. È stata altresì evidenziata l'assenza di dati reddituali certi riguardo ai familiari conviventi, fatto rilievo che il ricorrente non ha affrontato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di autorizzazione per allontanarsi dal luogo degli arresti per svolgere attività lavorativa; la Corte ne prende atto come titolo normativo dell'istanza ma valuta l'opportunità e compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari in base alle risultanze di merito.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Dispositivo processuale relativo all'appello avverso ordinanze; il ricorso era diretto contro l'ordinanza impugnata ai sensi di tale norma, ma la Corte ha ritenuto l'impugnazione elusiva su questioni di fatto non sindacabili.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali che qualificano il reato per cui il ricorrente è stato condannato (traffico/detenzione di sostanze stupefacenti). La gravità e la quantità contestata sono state valutate dai giudici come elementi rilevanti nella prognosi di rischio e nell'esclusione dell'autorizzazione al lavoro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale sanzione, fissando la somma in euro 3.000.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non fosse privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando così l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di fatto e di merito: se il ricorso si fonda su una diversa apprezzamento dei fatti già valutati da giudici di merito, è normalmente inammissibile.
  • Nel decidere sull'autorizzazione a svolgere lavoro esterno durante misure domiciliari il giudice valuta la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari tenendo conto di elementi oggettivi (quantità e valore della sostanza, strumenti di comunicazione, spostamenti) e del profilo personale dell'imputato; elementi che aumentano il rischio di elusione dei controlli possono giustificare il diniego.
  • La semplice possibilità teorica di imporre prescrizioni più stringenti non obbliga il giudice a concedere l'autorizzazione: se il quadro probatorio indica un rischio concreto e attuale, il diniego è legittimo anche in presenza di misure supplementari ipotizzabili.
  • La mancata produzione di elementi comprovanti l'indigenza o l'impossibilità economica ostacola la richiesta di autorizzazione per motivi lavorativi; il giudice può considerare rilevanti dati reddituali dei conviventi.
  • Un ricorso che ometta di contestare i ragioni decisive addotte dal giudice di merito su punti considerati risolutivi è vulnerabile e può essere dichiarato inammissibile come elusivo.
  • L'inammissibilità in Cassazione comporta l'obbligo di rifondere le spese e può comportare l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni sulla colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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