Sentenza n. 1161/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 11.07.2024 all’esito del procedimento RG n. 72/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 593/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 593/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso il domicilio reale dell'Amministrazione, ma la ricorrente ha successivamente notificato il gravame presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente. Il Ministero non ha dimostrato in giudizio l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Livorno era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e non risultava eseguita. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il riconoscimento della Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'attuazione del giudicato, compresa la penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza, non essendo emerso alcun ostacolo normativo alla corresponsione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
pagamento in “conto sospeso”
Può essere utilizzato dal commissario ad acta, ove necessario, per dare esecuzione al giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 781, lettera a), l. n. 208/2015
Ha novellato l'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nella parte relativa alla decorrenza della penalità di mora dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a una prestazione pecuniaria o equivalente non viene eseguita, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente dell'amministrazione, senza che il pagamento sia stato effettuato, non sussiste l'impedimento previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il giudice dell'ottemperanza può impartire specifici ordini esecutivi.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche nell'organo amministrativo competente o in un suo sostituto, e assegnargli un termine successivo per provvedere agli adempimenti necessari.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo saldo.
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