Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2021 n. 4230 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto carente la legittimazione passiva dell'ex liquidatrice della Nxxxx Mxxxx S.p.A. (cancellata), aveva escluso la responsabilità dell'Axxxx s.r.l. come mero oggetto del regolamento negoziale e aveva dichiarato infondata la qualifica elusiva della cessione totalitaria di quote per mancanza di sufficiente motivazione sulla reale intenzione delle parti e sugli effetti sostanziali dell'atto. L'Ufficio deduceva invece che, ai fini tributari, la società cancellata conserva una ultrattività quinquennale (art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014 e art. 2495 c.c.) e che l'avviso poteva essere notificato all'ultimo domicilio e agli ultimi rappresentanti legali; sosteneva inoltre che l'operazione fosse in sostanza una cessione d'azienda e quindi soggetta a diversa tassazione, e che l'Axxxx s.r.l. fosse parte sostanziale dell'operazione.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto che l'art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014 attribuisca una capacità giuridica post mortem (ultrattività quinquennale) alle società cancellate, consentendo la notifica degli atti impositivi agli ultimi rappresentanti legali: perciò la notifica all'ex liquidatrice è valida (parziale correzione della decisione di primo grado). Ha però confermato che l'Axxxx s.r.l. non è legittimata passiva in quanto non parte alla cessione di quote e che non risulta provato, neppure per presunzioni sufficienti, che la cessione totalitaria di quote sia da qualificare come cessione d'azienda o come atto elusivo. Ne consegue l'infondatezza della pretesa tributaria; l'appello è stato respinto, con condanna dell'Ufficio alle spese del grado in cui è stata disposta la compensazione per un terzo.

Norme richiamate

  • art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014

    Attribuisce alla società cancellata dal Registro delle imprese una capacità giuridica limitata in ambito tributario per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, consentendo la notifica di atti impositivi agli ultimi rappresentanti legali; la norma ha natura sostanziale, non processuale.

  • art. 2495 c.c.

    Riguarda la responsabilità per debiti sorti in costanza di società; in combinato con l'art. 28 supporta la possibilità di recupero dei crediti fiscali anche dopo la cancellazione societaria.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la sopravvivenza della sede e del rappresentante a fini processuali; la Commissione ritiene l'invocazione inappropriata rispetto alla natura sostanziale della disciplina di ultrattività introdotta dall'art. 28.

  • art. 1 comma 87 lett. a legge 27.12.2017, n.205

    Norma di interpretazione autentica richiamata dalle parti resistenti; non è stata ritenuta idonea a provare, senza ulteriori elementi, l'intento elusivo della cessione di quote.

  • art. 20 d.p.r. n.131/1986

    Norma su cui si è dibattuto in dottrina e giurisprudenza in tema di qualificazione fiscale delle cessioni; la Commissione ha ritenuto che non si applicasse al caso concreto trattandosi di singolo atto di cessione di quote e non di valutazione ex officio di negozi collegati.

  • Cass. ord. 3570/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata per consolidare l'orientamento secondo cui l'art. 28 ha natura sostanziale e non processuale; conferma il principio dell'efficacia dell'ultrattività per atti notificati dopo il 31.12.2014.

  • Corte Cost. n.158/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata nel contesto delle questioni relative alla valutazione extra-cartolare di negozi collegati ed alla possibilità di ricostruzione della sostanza fiscale delle operazioni; la Commissione ha ritenuto la fattispecie diversa e non assoggettabile a quelle considerazioni.

Massime di principio

  • Se una società è stata cancellata dal Registro delle imprese, per gli atti impositivi notificati entro cinque anni dalla cancellazione l'ufficio può validamente notificare agli ultimi rappresentanti legali grazie all'art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014: la società mantiene una capacità giuridica limitata in ambito tributario.
  • La norma sull'ultrattività ha natura sostanziale: non equivale automaticamente a una capacità processuale autonoma del cancellato, ma legittima la notifica agli ultimi rappresentanti legali come destinatari dell'atto impositivo.
  • La notifica degli atti tributari deve essere rivolta ai soggetti che risultano destinatari dell'obbligazione fiscale; non è corretto estendere indiscriminatamente la responsabilità a soggetti che non hanno preso parte all'atto impugnato (es. operatori che gestiscono l'azienda ma non sono parti della cessione).
  • Per qualificare fiscalmente una cessione di quote come cessione d'azienda (e quindi applicare diversa tassazione) è necessario fornire prove concrete, anche presuntive, che dimostrino che la sostanza economica dell'operazione coincide con la cessione dell'azienda: mere affermazioni teoriche o richiami a ipotesi generiche non sono sufficienti.
  • La distinzione tra forma e sostanza richiede un'analisi approfondita dell'atto, degli effetti giuridici concreti e della reale volontà delle parti; i giudici non possono riformare il regime fiscale di una tipologia contrattuale senza adeguata prova del comportamento elusivo.
  • In presenza di successo parziale sulle questioni processuali o sostanziali, il giudice può disporre una compensazione parziale delle spese di giudizio; gli uffici devono valutare i profili di legittimazione e la prova dell'intento elusivo prima di impugnare o notificare atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.