Sentenza del 15/09/2015 n. 3880 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso bonario - potere di rettifica operato autonomamente dall'Ufficio ai sensi art. 36 bis DPR 600 del 1973 - sussiste l'obbligo dell'invio. Omesso invio - rettifica dell'Ufficio sulla base delle dichiarazioni del contribuente - obbligo di invio - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo dell’Ufficio di inviare la comunicazione dell’esito della liquidazione delle imposte prevista nell’ambito delle procedure degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972. L’obbligo sussiste quando l’Amministrazione esercita autonomamente un potere di rettifica, mentre non sussiste quando l’Ufficio si limita a recepire i dati e gli omessi versamenti indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente.
La decisione
La sentenza distingue tra rettifica autonoma dell’Ufficio e mera presa d’atto della dichiarazione. Nel primo caso l’avviso bonario deve essere inviato; nel secondo caso l’invio non è necessario, perché il contribuente conosce già gli importi dichiarati e i relativi omessi versamenti. Pertanto, qualora la pretesa fiscale derivi semplicemente dalla dichiarazione del contribuente, l’omesso invio della comunicazione non determina l’illegittimità della successiva attività di riscossione.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
La comunicazione dell’esito della liquidazione è necessaria quando l’Ufficio procede autonomamente a una rettifica dei dati dichiarati; non è necessaria quando si limita a recepire quanto già indicato dal contribuente.
Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972
Anche per la liquidazione automatizzata dell’IVA, l’obbligo di comunicazione dipende dall’esistenza di una rettifica autonoma dell’Amministrazione e non dalla mera presa d’atto della dichiarazione.
Massime di principio
- L’avviso bonario è normalmente obbligatorio quando l’Ufficio corregge autonomamente la dichiarazione o rileva elementi non desumibili direttamente dai dati dichiarati.
- L’avviso bonario non è necessariamente obbligatorio quando la pretesa deriva esclusivamente da importi, imposte o omessi versamenti già indicati dal contribuente nella propria dichiarazione.
- Per valutare la validità della riscossione occorre verificare concretamente se l’Ufficio abbia effettuato una rettifica autonoma oppure una semplice liquidazione dei dati dichiarati.
- La mancata comunicazione non comporta automaticamente l’annullamento della pretesa: l’effetto dipende dalla funzione concretamente svolta dall’Ufficio e dalla possibilità per il contribuente di conoscere già l’irregolarità.
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