Sentenza del 15/09/2015 n. 3878 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella - notifica - fotocopia della cartolina riprodotta a mezzo scanner - ha pieno valore probatorio. Contestazione generica di non corrispondenza della copia all'originale - può determinare violazione dovere di lealtà, art. 88 cpc - attestazione di conformità della copia scannerizzata - il dipendente della società concessionaria è pubblico ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio della riproduzione fotografica, informatica o scannerizzata della cartolina di notifica di una cartella e l’efficacia dell’attestazione di conformità apposta dal dipendente dell’agente della riscossione. La parte contestante ha dedotto, in termini generici, la non corrispondenza della copia all’originale.
La decisione
La riproduzione della cartolina di notifica è stata ritenuta pienamente efficace sul piano probatorio ai sensi dell’art. 2712 c.c. La contestazione generica non è sufficiente: chi nega la conformità deve indicare concretamente quali elementi della copia non corrispondano all’originale. Una contestazione meramente generica può inoltre essere valutata come violazione del dovere di lealtà processuale previsto dall’art. 88 c.p.c. L’attestazione di conformità apposta dal dipendente dell’agente della riscossione è stata ritenuta efficace, poiché tale dipendente riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Il principio è ricondotto anche alla Cassazione, sez. V, n. 4400 del 21 febbraio 2008.
Norme richiamate
Art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La copia fotografica, informatica o scannerizzata della cartolina di notifica è idonea a provare il contenuto dell’originale, salvo un disconoscimento specifico della sua conformità.
Art. 18 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione di conformità della copia può essere validamente apposta dal pubblico ufficiale competente; nel caso esaminato, tale qualifica è stata riconosciuta al dipendente dell’agente della riscossione.
Art. 88 c.p.c.
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Una contestazione solo generica della conformità della copia, priva dell’indicazione degli elementi concretamente difformi, può essere valutata come contraria al dovere di lealtà processuale.
Cassazione, sez. V, n. 4400 del 21 febbraio 2008
Conferma il principio secondo cui la riproduzione della cartolina di notifica può avere pieno valore probatorio e che la contestazione della conformità deve essere specifica.
Massime di principio
- Una copia scannerizzata o fotografica di un documento di notifica può essere utilizzata come prova, purché la controparte non ne contesti specificamente la conformità all’originale.
- La contestazione deve indicare in modo puntuale quali dati, firme, date, timbri o altri elementi sarebbero difformi; una negazione generica normalmente non è sufficiente.
- L’attestazione di conformità proveniente da un pubblico ufficiale, compreso il dipendente dell’agente della riscossione quando riveste tale qualifica, rafforza l’efficacia probatoria della copia.
- Prima di contestare una copia è opportuno verificare concretamente il documento e indicare le specifiche anomalie, perché una contestazione generica può essere considerata contraria ai doveri di lealtà processuale.
- La produzione della copia della cartolina può essere sufficiente a dimostrare la notifica, ma la valutazione concreta dipende anche dalla regolarità formale dell’atto e dalla tempestività e specificità della contestazione.
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