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Sentenza

Sentenza del 15/09/2015 n. 918 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento - Notifica al socio - Beneficium excussionis.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato le ingiunzioni relative a TARSU/TIA 2008 e a tasse automobilistiche per gli anni 2001-2002 e 2005, sostenendo principalmente che, in qualità di socio solidalmente responsabile, non poteva essere destinatario di atti prodromici all'esecuzione prima della preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio della società, ai sensi del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. Ha inoltre contestato la prescrizione dei crediti e la mancata prova della notifica degli atti impositivi presupposti.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata riformata. La Commissione ha qualificato le ingiunzioni di pagamento come atti prodromici all'esecuzione, equiparabili all'atto di precetto, poiché preannunciano l'avvio dell'esecuzione se il contribuente non paga entro trenta giorni. Pertanto, tali atti non potevano essere notificati al socio senza che fosse stata previamente tentata, inutilmente, l'esecuzione sul patrimonio della società e senza darne adeguata dimostrazione al socio. Poiché il concessionario aveva ammesso che, nei confronti della società, non era stato compiuto alcun atto esecutivo diverso dalla notifica delle ingiunzioni, le notifiche al socio sono state dichiarate illegittime. Il resistente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 1.000,00 euro per il primo grado e 1.200,00 euro per il secondo, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2304 codice civile

    Il creditore sociale non può pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

    Il beneficium excussionis si applica anche ai crediti erariali e impedisce di procedere contro il socio prima della preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio della società. La tutela opera anche rispetto agli atti prodromici all'esecuzione.

  • Art. 480 codice di procedura civile

    L'ingiunzione di pagamento, per la sua funzione di intimare il pagamento entro un termine e preannunciare l'esecuzione forzata, è stata ritenuta assimilabile all'atto di precetto e quindi soggetta al rispetto del beneficium excussionis.

Massime di principio

  • Quando un socio di una società di persone è responsabile solidalmente per debiti sociali, gli atti che preannunciano o preparano l'esecuzione forzata non dovrebbero essere notificati direttamente al socio prima della preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio della società.
  • La semplice notifica di un'ingiunzione alla società non equivale, di regola, all'effettiva escussione del patrimonio sociale: occorre che il creditore dimostri di avere intrapreso attività esecutive idonee e risultate infruttuose.
  • L'ingiunzione di pagamento può essere considerata un atto prodromico all'esecuzione anche se non costituisce ancora un atto esecutivo in senso stretto; ciò è sufficiente per rendere applicabile la preventiva escussione prevista dall'art. 2304 c.c.
  • In controversie analoghe, il creditore deve documentare sia la responsabilità del socio sia l'avvenuta e infruttuosa escussione della società, indicando gli atti esecutivi compiuti e il loro esito.
  • La questione relativa alla notifica degli atti impositivi presupposti può risultare assorbita quando la notifica al socio è già illegittima per violazione del beneficium excussionis.

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