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Sentenza

Sentenza del 15/09/2015 n. 3881 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso accertamento IRPEF lav. autonomo - IVA op. imp. - Irap. Compenso di amministratore società - concorre a formare base imponibile se è dotato di autonoma organizzazione e non dimostri che la produzione del reddito è dovuta all'organizzazione della società. Versamenti bancari: vanno esclusi quelli non pagati ed il 50 percento degli importi se il c/c è cointestato alla moglie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l’inclusione nel reddito imponibile e nella base IRAP dei compensi percepiti dal professionista quale amministratore di società e, dall’altro, la ricostruzione dei ricavi sulla base dei versamenti bancari. Il compenso di amministratore è imponibile ai fini IRAP se l’attività professionale del contribuente è dotata di autonoma organizzazione, salvo che egli dimostri che il reddito deriva esclusivamente dall’organizzazione autonoma della società amministrata. Quanto ai movimenti bancari, i versamenti possono essere presunti ricavi per imprenditori e lavoratori autonomi, ma devono essere esclusi gli assegni non pagati e, in presenza di un conto cointestato con la moglie, deve essere considerato soltanto il 50% degli importi, salvo prova contraria.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ridimensionata: il compenso di amministratore può concorrere alla base imponibile IRAP solo se riferibile all’autonoma organizzazione del professionista, mentre dai versamenti bancari devono essere espunti gli assegni non pagati e deve essere imputato al professionista soltanto il 50% degli importi presenti su un conto cointestato con la moglie. La decisione ha quindi escluso una ricostruzione integrale e automatica dei ricavi sulla base dei movimenti bancari.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973

    I versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali.

    La norma introduce una presunzione relativa: per imprenditori e lavoratori autonomi i versamenti bancari possono essere considerati ricavi, ma il contribuente può fornire prova contraria. La presunzione non consente di imputare automaticamente tutti gli importi al professionista, dovendosi escludere gli assegni non pagati e, in caso di conto cointestato, considerare solo la quota riferibile al contribuente, nella fattispecie il 50%.

  • Disciplina IRAP sull’autonoma organizzazione

    I compensi di amministratore concorrono alla base imponibile IRAP del professionista quando l’attività è svolta mediante una propria autonoma organizzazione. Il contribuente può evitare l’imposizione se dimostra che la produzione del reddito deriva interamente dall’organizzazione autonoma della società amministrata e non dalla propria struttura professionale.

  • Cassazione, Sez. VI-5, ordinanza n. 3434 del 5 marzo 2012

    La Corte ha affermato i principi relativi all’imponibilità IRAP dei compensi di amministratore in presenza di autonoma organizzazione e alla necessità di rideterminare i ricavi presunti derivanti dai versamenti bancari, escludendo gli assegni non pagati e la quota non riferibile al contribuente nei conti cointestati.

Massime di principio

  • La presunzione bancaria sui versamenti è relativa e può essere superata con documentazione idonea che dimostri la natura non reddituale delle somme.
  • In presenza di un conto corrente cointestato, l’Amministrazione non dovrebbe imputare automaticamente tutti i movimenti a un solo contribuente: in assenza di prova diversa, la riferibilità può essere ripartita pro quota.
  • Gli assegni non pagati o privi di effettiva disponibilità non possono essere trattati come ricavi incassati.
  • Per l’IRAP, non è sufficiente che un professionista percepisca compensi come amministratore: occorre verificare se il reddito sia prodotto mediante una propria autonoma organizzazione.
  • Il contribuente che sostiene che i compensi derivino esclusivamente dalla struttura della società amministrata deve fornire una prova concreta e documentata, distinguendo l’attività societaria da quella svolta con mezzi e organizzazione propri.

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