Sentenza del 15/09/2015 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Registro - costituzione di diritto di superficie su fondo agricolo in favore di imprenditore non agricolo - aliquota del 15%: non applicabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, della costituzione di un diritto di superficie su un fondo agricolo in favore di un'impresa non agricola, destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'ufficio aveva qualificato l'operazione come trasferimento di un bene immobile e aveva applicato l'aliquota del 15%. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse della costituzione di un diritto reale di godimento, soggetta all'aliquota ordinaria dell'8%.
La decisione
La pretesa dell'ufficio è stata ritenuta non corretta. La costituzione del diritto di superficie integra un atto costitutivo di un diritto reale e non un trasferimento della proprietà o di altro bene immobile. Di conseguenza, trova applicazione l'aliquota dell'8% prevista dall'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non quella del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Norme richiamate
Art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Aliquota dell'8% per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento
La costituzione di un diritto di superficie costituisce un atto costitutivo di un diritto reale e deve essere tassata con l'aliquota dell'8%.
Art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Aliquota del 15% per determinati trasferimenti di terreni agricoli
La disposizione non è applicabile quando l'atto non trasferisce la proprietà del terreno, ma costituisce soltanto un diritto di superficie.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro occorre distinguere tra trasferimento della proprietà di un immobile e costituzione di un diritto reale limitato, poiché le due fattispecie possono essere assoggettate ad aliquote diverse.
- La costituzione di un diritto di superficie, anche su un terreno agricolo e in favore di un'impresa non agricola, non equivale automaticamente alla cessione del terreno.
- La destinazione del diritto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non modifica, di per sé, la natura giuridica dell'atto come costituzione di un diritto reale.
- L'aliquota prevista per i trasferimenti di terreni agricoli non può essere applicata estensivamente a un atto che non comporta il trasferimento della proprietà del fondo.
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