Cassazione Civile, Ordinanza n. 18158/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del legale rappresentante della società in proprio, cassando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale posizione; nei confronti della società contribuente ha dichiarato l'estinzione del giudizio, dando atto della definizione agevolata della lite e del pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intera controversia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IRAP relative agli anni d'imposta 2003 e 2004, fondati sulla ricostruzione del reddito in ragione di una condotta di evasione dei dazi ascritta alla società in concorso con altra società e dei conseguenti costi fittizi. La Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l'appello dell'Agenzia delle entrate sia l'appello incidentale dei contribuenti. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società e il legale rappresentante hanno resistito con controricorso. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso proposto dalla persona fisica in proprio era inammissibile perché gli avvisi erano stati notificati solo alla società e il legale rappresentante non aveva legittimazione ad impugnarli in proprio. Inoltre, la società aveva dedotto di avere definito la controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, di avere eseguito il pagamento e che non era stata presentata istanza di trattazione nel termine previsto, circostanze risultanti dagli atti.
Norme richiamate
Richiamato solo come base per il deposito di memorie nel giudizio di legittimità.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Utilizzato come titolo per la definizione agevolata della controversia tributaria da parte della società contribuente.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Il legale rappresentante di una società non è legittimato ad impugnare in proprio avvisi di accertamento notificati esclusivamente alla società, salvo che l'atto lo colpisca direttamente nella sua sfera giuridica.
- Quando il contribuente dimostri di aver definito la lite ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata e di aver eseguito il pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata della controversia tributaria produce l'estinzione del giudizio di legittimità per la parte che vi ha validamente aderito, con conseguente venir meno della necessità di esaminare i motivi di ricorso su quella posizione.
- In caso di esito processuale determinato da definizione agevolata e da questioni preliminari di legittimazione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
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