Cassazione Penale, Ordinanza n. 22793/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 7 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Teramo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione a carico dell'imputato per il reato di lesioni personali stradali aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: la prima per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e di una consulenza tecnica di parte; la seconda per violazione di legge, sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente motivata l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima doglianza non deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché estranea ai motivi ammissibili nel giudizio contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla sospensione della patente perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, che aveva logicamente giustificato la durata della sanzione accessoria valorizzando la dinamica del sinistro e il grado di colpa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma sul patteggiamento applicata dal giudice di merito per definire il procedimento con pena concordata
fattispecie di lesioni personali stradali, richiamata come reato oggetto dell'applicazione della pena
richiamato dal ricorrente come parametro per l'eventuale rilievo di cause di non punibilità, ma la censura è stata ritenuta non proponibile in cassazione nel caso di specie
delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulle cause di non punibilità e sulla consulenza tecnica di parte è stata ritenuta estranea a tali motivi
art. 3 legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata in relazione all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure che esulino da volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza che invochi l'omessa valutazione di cause di non punibilità o di elementi probatori di parte non è ammissibile, in sede di legittimità, se non rientra nei limiti oggettivi del ricorso contro il patteggiamento.
- La censura sulla sanzione amministrativa accessoria è inammissibile quando non si confronta con la motivazione del giudice di merito, specie se tale motivazione dia conto in modo logico della durata della sospensione della patente sulla base della dinamica del fatto e del grado di colpa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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