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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00323/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 13/05/2025, che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a favore di Vitale Giuseppe per il periodo di arresti domiciliari dal 26/10/2021 al 23/12/2021 (58 giorni) e aveva liquidato l'indennizzo in euro 6.786,00 oltre a condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di giudizio in euro 2.880,00. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), sostenendo che, non essendosi costituito e non essendosi opposto, non poteva essere considerato soccombente e quindi non poteva essere condannato al rimborso delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero solo sotto il profilo della condanna alle spese. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta non può essere considerata soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione che condannava il Ministero alla rifusione delle spese (euro 2.880,00), eliminando tale condanna. Rimangono invece confermati gli altri capi dell'ordinanza (riconoscimento della riparazione e liquidazione dell'indennizzo di euro 6.786,00).

Norme richiamate

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Sono le norme che regolano la liquidazione delle spese processuali in base alla soccombenza; la Corte ha interpretato che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la P.A. che non si costituisce e non si oppone non può essere considerata soccombente ai sensi di tali articoli e quindi non può essere condannata al rimborso delle spese

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione richiamato dal ricorrente per vizio di diritto (violazione di norme di procedura civile relative alle spese); utilizzato come parametro per valutare la legittimità della condanna alle spese imposta all'Amministrazione

  • Precedente: Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui l'amministrazione non costituita/non opponente nei procedimenti di riparazione non può essere considerata soccombente ai fini della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, l'amministrazione che non si costituisce e non si oppone non può essere considerata soccombente ai fini dell'assegnazione delle spese giudiziali; pertanto la condanna alle spese nei suoi confronti è ingiustificata.
  • La liquidazione dell'indennizzo sulla base di un criterio aritmetico da parte del giudice, in assenza di opposizione amministrativa, non comporta automaticamente che l'amministrazione sia soccombente né legittima la sua condanna alle spese.
  • Se l'amministrazione intende evitare la condanna alle spese deve costituirsi e/o formulare opposizione specifica nel procedimento di riparazione; in mancanza, il relativo obbligo di rifondere le spese può essere disatteso in sede di cassazione.
  • Per il ricorrente/beneficiario della riparazione: ottenere l'indennizzo non garantisce automaticamente anche la rifusione delle spese se l'amministrazione non si costituisce; è opportuno considerare la possibilità di chiedere espressamente la pronuncia sulla soccombenza o valutare l'attivazione di altri strumenti processuali.
  • Il giudice di merito, quando l'amministrazione non si oppone, dovrebbe riservarsi di lasciare le spese a carico delle parti che le hanno anticipate anziché dichiarare la P.A. soccombente.

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