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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02001/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 aprile 2024, che aveva riformato in parte la decisione di primo grado concedendo il beneficio della pena sospesa per il delitto contestato. Con l'unico motivo deducevano la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando in sostanza il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello e che, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre ha osservato che, se il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata fosse stato incompleto o inesatto, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente contestarlo nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    È richiamato come parte della contestazione di furto per cui gli imputati erano stati giudicati.

  • art. 625 c.p.

    È richiamato come aggravante del furto oggetto della condanna confermata in parte dalla sentenza di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo nuovo non è consentito in sede di legittimità quando non risulti già proposto come motivo di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere previamente prospettata in appello; in mancanza, la censura è inammissibile in cassazione se introduce per la prima volta una questione non devoluta al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposti motivi nuovi o non devoluti con l'appello, salvo i limiti consentiti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente deve altresì contestare specificamente l'eventuale erroneità del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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