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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26562/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione del divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) con riferimento al presunto proscioglimento precedente ex art.129 c.p.p. per la stessa condotta di guida nonostante revoca patente; (2) illegittimità dell'applicazione dell'art.73 d.lgs. n.159/2011 perché il ricorrente era stato solo destinatario di un avviso orale del questore (mera esortazione a rispettare la legge) e non di una misura di prevenzione che imponga divieti; (3) carenza di motivazione per omessa valutazione della sostituzione della pena con la libertà controllata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (trattato preliminarmente) richiamando la giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'art.73 d.lgs. 159/2011 quando il presupposto è un mero avviso orale del questore privo delle prescrizioni di cui all'art.3, comma 4, del d.lgs. 159/2011. Poiché Pellegrini era stato destinatario soltanto di un avviso orale, il fatto non integra il reato contestato; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    La Corte afferma che la norma non si applica quando il presupposto consistente in un provvedimento di prevenzione sia un mero "avviso orale" del questore privo delle prescrizioni e dei divieti di cui all'art.3, comma 4; in tale ipotesi non si realizza una misura di prevenzione soggetta a violazione penale.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Richiamata per distinguere i provvedimenti che impongono divieti/restrizioni (che possono integrare la fattispecie prevista dall'art.73 se violate) dal mero avviso orale, il quale, senza tali prescrizioni, non limita la libertà personale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e carenza/contraddittorietà di motivazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo all'applicabilità dell'art.73 fondato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in ordine al divieto di doppio giudizio (ne bis in idem); la questione non è stata decisiva dopo l'assorbimento del motivo grazie all'annullamento per insussistenza del fatto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento al precedente proscioglimento dedotto dalla difesa per sostenere il divieto di bis in idem; la Corte non ha dovuto risolvere definitivamente la questione, avendo annullato per insussistenza del fatto.

  • art. 116 cod. della strada, commi 15 e 17

    Norme del codice della strada richiamate dalla difesa in relazione alla precedente contestazione di guida dopo revoca della patente; citate nel quadro dell'analisi dei precedenti atti di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022 (Rv. 283820-01)

    Precedente di legittimità affermante che il mero avviso orale del questore, senza prescrizioni, non costituisce misura di prevenzione ai fini dell'art.73 d.lgs. 159/2011; principio pienamente richiamato e seguito dalla Corte nella decisione.

Massime di principio

  • La violazione dell'art.73 d.lgs. 159/2011 richiede l'esistenza di una misura di prevenzione che imponga specifiche prescrizioni o divieti: un mero "avviso orale" del questore, quando non contiene tali prescrizioni (art.3, comma 4), non integra la misura e quindi la sua violazione non è penalmente rilevante.
  • In casi di guida senza patente o dopo revoca, occorre verificare se il soggetto fosse destinatario di una effettiva misura di prevenzione con divieti prescrittivi; in assenza di ciò, la fattispecie penale ex art.73 non deve essere applicata e il giudice deve assolvere per insussistenza del fatto.
  • Se è già intervenuto un precedente proscioglimento per la medesima condotta, il difensore deve valutare e proporre il tema del divieto di doppio giudizio (art.649 c.p.p.); tuttavia, anche a prescindere dal ne bis in idem, l'assenza di una misura di prevenzione valida può condurre all'assoluzione.
  • Il difensore dovrebbe far valere tempestivamente l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione di misure preventive e, se del caso, chiedere la sostituzione della pena (es. libertà controllata); il giudice di merito è tenuto ad affrontare e motivare espressamente tali richieste.

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