Cassazione Civile, Ordinanza n. 17467/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del lavoratore di vedersi riconosciuto un superiore inquadramento nella categoria D, con conseguenti effetti economici e giuridici, assumendo di avere svolto mansioni di infermiere professionale con autonomia e responsabilità compatibili con tale categoria. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse errato nel fare riferimento a una disciplina collettiva non applicabile ratione temporis, che la normativa sulle professioni sanitarie imponesse di valorizzare il diploma di infermiere professionale e che l'infermiere, quale professionista sanitario, potesse essere titolare di una posizione di garanzia e di poteri certificativi tali da avvicinarlo alla figura del pubblico ufficiale. Con il primo motivo lamentava violazione dell'art. 434 c.p.c. e omessa motivazione, deducendo che l'azienda sanitaria non avrebbe contestato specificamente in appello il fatto delle mansioni svolte. Con il secondo motivo denunciava che il possesso del diploma e la disciplina contrattuale collettiva avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della categoria D. Con il terzo motivo deduceva violazione della legge n. 42 del 1999, sostenendo l'unitarietà delle professioni sanitarie e la rilevanza della posizione di garanzia dell'infermiere. Con l'ultimo motivo invocava l'art. 360-bis, comma 1, c.p.c., assumendo un contrasto della decisione impugnata con la giurisprudenza di legittimità sulla posizione dell'infermiere verso il paziente.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto che la censura sul difetto di contestazione fosse infondata perché l'omessa contestazione rileva solo sui fatti storici e non sulle valutazioni giuridiche o di sussunzione, come quella relativa alla riconducibilità delle mansioni alla categoria D. Ha inoltre osservato che la declaratoria contrattuale della categoria D richiede, oltre ai titoli di studio, autonomia, responsabilità, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali con discrezionalità operativa, elementi non integrati dal mero svolgimento di attività di soccorso sull'ambulanza come unico infermiere insieme al medico e all'autista. Il richiamo al diploma di infermiere professionale, alla normativa sulle professioni sanitarie e alla posizione di garanzia dell'infermiere è stato ritenuto non decisivo rispetto al criterio centrale adottato dalla Corte territoriale, cioè la concreta insussistenza delle caratteristiche proprie della categoria superiore. Anche il motivo fondato sull'art. 360-bis, comma 1, c.p.c. è stato giudicato generico e non idoneo a scalfire la ratio decidendi. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura di omessa contestazione in appello non può essere costruita come vizio motivazionale; la dedotta violazione processuale va valutata in sé e la non contestazione rileva solo sui fatti storici, non sulle qualificazioni o valutazioni di sussunzione.
Il motivo è inammissibile quando deduce in modo generico una pretesa difformità dalla giurisprudenza di legittimità senza indicare un effettivo contrasto decisivo con i principi già affermati dalla Corte.
La normativa sulle professioni sanitarie non è stata ritenuta idonea, da sola, a fondare il diritto all'inquadramento superiore, che dipende dalla concreta corrispondenza delle mansioni alla declaratoria contrattuale.
CCNL 7.4.1999
La declaratoria della categoria D richiede conoscenze specialistiche e/o gestionali, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa.
CCNL integrativo 20.9.2001
Ha reiterato la declaratoria della categoria D senza modificarne il contenuto sostanziale; per l'accesso al relativo inquadramento restavano necessarie le procedure selettive previste dal contratto.
CCNL 19.4.2004
Ha inciso sulla categoria C, ma non ha modificato la declaratoria della categoria D rilevante nel giudizio.
art. 16 del CCNL 7.4.1999
L'accesso alla categoria D richiedeva le procedure, anche selettive, previste da questa disposizione, non il solo possesso del diploma professionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di mansioni superiori, non basta il possesso del titolo di studio o professionale corrispondente alla qualifica rivendicata: è decisiva la prova dello svolgimento in concreto di attività con i contenuti professionali, organizzativi e di responsabilità richiesti dalla declaratoria contrattuale.
- La non contestazione rileva solo rispetto ai fatti storici allegati e non può essere estesa alle valutazioni giuridiche o al giudizio di sussunzione tra mansioni di fatto e categoria contrattuale.
- La declaratoria collettiva va interpretata secondo il suo contenuto effettivo: il richiamo nominale a una figura professionale non equivale automaticamente al riconoscimento del relativo inquadramento, se mancano i requisiti funzionali e di autonomia richiesti.
- Censure fondate su una pretesa difformità dalla giurisprudenza di legittimità sono inammissibili se non individuano in modo specifico il contrasto con una ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma e decisiva, le argomentazioni del ricorrente che colpiscono profili estranei a quella ragione non sono idonee a determinare la cassazione.
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