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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29679/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sul diniego della particolare tenuità del fatto e ha giudicato generiche e quindi inammissibili le censure relative alla recidiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Milano. Dalla motivazione emerge che la difesa contestava, da un lato, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la gravità del fatto sarebbe stata sopravvalutata; dall'altro, impugnava il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche: la Corte territoriale aveva già motivato adeguatamente sulla gravità della condotta, sull'intensità del dolo, sulla consapevolezza dell'obbligo di rispettare le prescrizioni del regime detentivo e sulla rimozione del braccialetto elettronico, nonché sulle ragioni del giudizio di recidiva in relazione a gravità, epoca, tipologia e numero dei precedenti penali. La memoria difensiva successiva si limitava a reiterare le stesse censure senza superarne la genericità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando la gravità concreta della condotta, l'intensità del dolo e la consapevolezza dell'agente di dover rispettare prescrizioni di un regime detentivo.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è sufficiente una motivazione che valorizzi la gravità concreta della condotta, l'intensità del dolo e la consapevolezza della violazione.
  • Le doglianze contro il giudizio di recidiva devono confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; censure meramente assertive o ripetitive sono inammissibili per genericità.
  • La reiterazione, in memoria, delle stesse censure già formulate nel ricorso non sana la genericità originaria del motivo e non impedisce la declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica la disciplina conseguenziale dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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