Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03266/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e, nella sostanza, volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22/03/2024, deduceva un unico motivo di censura fondato su asseriti vizi motivazionali in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La Corte rileva però che la doglianza era priva di concreta specificità: da un lato risultava generica e non correlata in modo puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; dall'altro mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti decisivi delle risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    La norma è richiamata come oggetto della doglianza difensiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una censura meramente assertiva o apparente.
  • La mancanza di specificità va valutata anche in senso estrinseco, verificando se il motivo si confronti davvero con la complessità delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si deducano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.