Cassazione Penale, Sentenza n. 12670/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice della prevenzione, ha rigettato il ricorso avverso l'esecuzione della misura di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per 3 anni disposta nei confronti di Cancilla. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 4 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 24 Cost., nonché carenza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sostenendo l'assenza di attualità della pericolosità sociale: la Corte non avrebbe valutato adeguatamente il ravvedimento del proposto, il suo percorso riabilitativo in carcere, l'immediata ricerca di lavoro dopo la scarcerazione e la mancanza di elementi che dimostrino il perdurare di legami con la famiglia mafiosa di appartenenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero non consentite in questa sede (poiché il ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge) e le residue doglianze manifestamente infondate o meramente reiterative di rilievi già correttamente esaminati dalla Corte territoriale. La Corte ha confermato che il decreto impugnato ha adeguatamente motivato la persistenza della pericolosità del Cancilla valorizzando la sua condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., il ruolo attivo nel gruppo mafioso (famiglia di Trabia), il collegamento con esponenti come Diego Rinella e Modica Michele e l'operatività dell'articolazione territoriale di "cosa nostra". Ha inoltre escluso che la buona condotta in carcere o il reperimento di un lavoro dopo la liberazione, in assenza di elementi conclusivi, siano idonei a dimostrare l'irreversibile allontanamento dalle logiche associative. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 19 marzo 2026.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 4 lett. b)
Il ricorrente invocava la violazione; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione non superasse il vaglio di legittimità. In concreto la norma non è stata ritenuta applicata erroneamente: il decreto impugnato ha valutato i presupposti di prevenzione secondo i criteri previsti dalla normativa antimafia.
Costituzione, art. 24
Il ricorrente ha fatto riferimento alla garanzia della difesa; la Cassazione non ha ravvisato violazione tale da rendere ammissibile il ricorso, ritenendo adeguate le modalità con cui la Corte territoriale ha preso in considerazione le deduzioni difensive.
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
La doglianza sulla carenza o illogicità della motivazione era invalida in questa sede: la Corte ha sottolineato che in materia di misure di prevenzione il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato e non consente la rinnovazione del controllo di merito sulla motivazione dei fatti.
La condanna per il delitto di associazione mafiosa è stata considerata elemento fondante per l'accertamento dell'attualità della pericolosità. La Corte ha ritenuto legittimo valorizzare il ruolo e i collegamenti emersi in sede penale come sintomi di persistenza del vincolo associativo e del rischio di recidiva.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per questioni di diritto; i vizi di motivazione e la rinnovazione del sindacato di fatto sono, in larga parte, inammissibili.
- La condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e la dimostrazione di un ruolo operativo e collegamenti con esponenti del sodalizio possono legittimamente giustificare la persistenza della pericolosità sociale e l'applicazione o il mantenimento di misure di prevenzione.
- La "buona condotta" in carcere e il reperimento di un'attività lavorativa dopo la liberazione non sono, di per sé, sufficienti a ricostruire l'irreversibile allontanamento dal contesto associativo: occorrono elementi concreti e conclusivi che dimostrino la recisione dei vincoli e l'abbandono delle logiche del sodalizio.
- È ammissibile, se supportata da elementi fattuali specifici, l'utilizzo della presunzione semplice sulla stabilità del vincolo associativo; tuttavia tale presunzione non può essere l'unico fondamento dell'accertamento e deve essere valutata alla luce del caso concreto.
- Chi propone ricorso in materia di misure di prevenzione deve concentrare le doglianze su profili di illegittimità di diritto e portare elementi nuovi e decisivi qualora miri a contestare la valutazione prognostica sulla pericolosità.
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