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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12610/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato che la Corte d'appello di Napoli, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha omesso di esaminare una specifica istanza difensiva depositata nell'udienza dell'8 maggio 2025, con la quale era stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti ancora da giudicare (capo b, reato ex art. 73 d.P.R. 309/90) e fatti già giudicati con sentenza definitiva (sentenza n. 303 del 2007 del Tribunale di Napoli). Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 125, comma 3, 623 e 627 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la richiesta era ammissibile nel giudizio di rinvio perché la sentenza chiamata a formare il giudicato sarebbe divenuta irrevocabile successivamente alla pronuncia rescindente, e che la Corte d'appello avrebbe dunque dovuto valutare gli indici sintomatici della continuazione (contiguità spaziale e temporale, omogeneità delle condotte e identità dei soggetti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene la questione del riconoscimento della continuazione potesse astrattamente essere proposta nel giudizio di rinvio quando la relativa questione fosse divenuta proponibile solo successivamente alla sentenza rescindente, la specifica richiesta del ricorrente era inammissibile per genericità. In particolare la memoria dell'8 maggio 2025 non aveva indicato in modo puntuale il contenuto della sentenza richiamata né aveva prodotto copia della stessa con attestazione della definitività, elementi indispensabili per valutare la continuazione. Ne è conseguito che la mancata considerazione da parte della Corte d'appello non costituiva motivo d'annullamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento nonché al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma penale sulla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la questione riguardava l'affermazione di responsabilità per tale reato e il suo rapporto con altri reati per valutare la continuazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma penale relativa alleccezione di attività di cessione di sostanze stupefacenti; qui oggetto del giudizio principale e della rideterminazione della pena.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso, menzionata come titolo di precedenti condanne che il ricorrente voleva far concorrere tramite continuazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato nella censura come norma procedurale connessa alla motivazione e alla valutazione degli elementi probatori; la Corte ha esaminato la questione della imputabilità della richiesta difensiva nel rinvio.

  • art. 623 c.p.p.

    Norma sul contenuto della sentenza di annullamento e rinvio; richiamata nelle doglianze sul corretto ambito del giudizio di rinvio.

  • art. 627 c.p.p.

    Regola i limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha chiarito che non esclude la proposizione di istanze divenute proponibili successivamente alla sentenza rescindente, ma ha precisato i limiti applicativi in relazione ai motivi aggiunti e alla genericità.

  • art. 624, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per spiegare i limiti del giudizio di rinvio rispetto ai motivi di gravame già proposti; la Corte lo ha confrontato con la possibilità di sollevare questioni nuove quando siano divenute attuali successivamente.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    Citata in giurisprudenza di riferimento: la Corte ha precisato che la disciplina dell'art.186 disp. att. non si applica per analogia al procedimento di cognizione e quindi non giustifica l'omessa produzione della sentenza richiamata.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norma che indica i motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); il ricorso era basato su tali parametri ma è stato ritenuto inammissibile per genericità delle richieste difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che consente l'addebito delle spese e, in presenza di colpa, il versamento a favore della Cassa delle Ammende; applicata con la determinazione di €3.000,00.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione può essere proposta nel giudizio di rinvio se la questione è divenuta proponibile solo successivamente alla sentenza rescindente, ma non può trattarsi di 'motivi aggiunti' volti ad integrare il gravame originario quando ciò sia precluso dal rito.
  • Affinché la richiesta di continuazione sia esaminabile, il difensore deve allegare e depositare copia delle sentenze già definitive invocate e l'attestazione della loro irrevocabilità; l'indicazione generica degli estremi non è sufficiente.
  • La mancata considerazione da parte del giudice d'appello di una istanza difensiva manifestamente generica o incompleta non determina automaticamente l'annullamento in cassazione: la carenza di specificità rende la questione inammissibile.
  • I criteri fattuali per valutare la continuazione rimangono contiguità temporale e spaziale, omogeneità delle condotte e identità o sovrapposizione dei soggetti coinvolti; tali indici devono però essere dimostrati o documentati nel processo.
  • Ricorsi per cassazione palesemente infondati o basati su istanze procedurali evidentemente generiche possono comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

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