Cassazione Penale, Sentenza n. 12606/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari, lamentando vizio di legge e carenza/mancata motivazione circa l'attribuzione del concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio. Sostiene che la disponibilità delle chiavi dell'appartamento dove furono trovati ingenti quantitativi di stupefacenti fosse riconducibile esclusivamente al coindagato Houssame Lagtati (che avrebbe aperto e usato la porta con le proprie chiavi e poi, una volta risalito in auto, gliele avrebbe consegnate), che il sequestro nei suoi confronti si limitò a 2,3 g di hashish da uso personale e una somma di 1.055 euro plausibilmente derivante da una vendita immobiliare; rileva inoltre incongruenze temporali (ora del fermo) e l'assenza di documenti personali riconducibili a lui nell'appartamento. Sostiene che la ricostruzione del Tribunale si basa su congetture e non su un percorso argomentativo puntuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia fornito una motivazione concreta, logica e sufficiente a giustificare il rigetto del riesame e la permanenza della misura cautelare. La Corte ha richiamato i limiti dell'esame di legittimità in materia cautelare (controllo della presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, senza rinnovare la valutazione probatoria di merito) e ha confermato che sussistono gravi indizi a carico del ricorrente: possesso di due mazzi di chiavi (uno corrispondente all'appartamento dove fu rinvenuta la droga), presenza di 2,3 g di hashish addosso, disponibilità di circa 1.055 euro, riscontro di sostanza dello stesso tipo nell'abitazione (24,8 kg di hashish e 104 g di cocaina) unitamente a materiali per taglio e confezionamento e a ingenti somme, nonché fonti di incongruenza nella versione difensiva. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Utilizzato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte conferma che la contestazione in concorso è sostenuta dagli elementi indiziari emersi.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma di riferimento per la detenzione e il traffico di stupefacenti; gli addebiti sono formulati in base a tali disposizioni e considerati supportati da gravi indizi.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti motivazionali del ricorso (il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari alla motivazione), ossia per la forma dell'impugnazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal Gip per individuare le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, in ragione delle modalità di occultamento, dei quantitativi e degli strumenti trovati.
art. 273 cod. proc. pen. e art. 192 cod. proc. pen.
La Corte richiama la distinzione tra il livello probatorio richiesto per la cautela (grave indizio, giudizio di qualificata probabilità) e quello di merito (art. 192, comma 2: precisione e concordanza degli indizi). Sottolinea che in sede cautelare non è necessario il grado di certezza richiesto per la condanna.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Riferimento alle categorie di vizio di motivazione che la Cassazione può sindacare: la Corte osserva che non è ravvisabile una manifesta illogicità della motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso; la Corte dichiara l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque applica le sanzioni previste.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato: è ammessa la valutazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione libera e nuova dei fatti.
- Per disporre una misura cautelare il giudice può fondarsi su un quadro di 'gravi indizi' che richiede un grado di probabilità qualificata, ma inferiore ai criteri probatori del giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi non richieste al livello cautelare).
- Elementi concreti e concatenati (possesso di chiavi riferibili all'immobile dove fu rinvenuta la droga, presenza di stupefacente addosso, somme di denaro, strumenti per taglio/confezionamento, riscontri anagrafici o bancari) possono concorrere a formare un quadro di gravità indiziaria anche se singoli elementi, presi isolatamente, appaiono attenuati.
- La mera presenza o frequenza in un luogo o la convivenza non sono di per sé sufficienti a escludere o ad affermare responsabilità concorrente; è necessario valutare la combinazione di elementi che evidenzino un contributo consapevole e volontario all'attività illecita.
- Versioni difensive coerenti non necessariamente scalfiscono il quadro indiziario se risultano implausibili o non spiegano elementi obiettivi (es. disponibilità di ingenti somme, corrispondenze tra stupefacenti sequestrati, materiali di confezionamento).
- Quantitativi minimi di droga rinvenuti addosso per uso personale non escludono la partecipazione quando sussistono altri indizi forti che collegano l'indagato all'attività di detenzione/distribuzione.
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