Cassazione Penale, Sentenza n. 12607/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: a) nullità dell'ordinanza con cui la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p.; b) vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., contestando che la Corte di merito non abbia adeguatamente valutato gli elementi favorevoli (incensuratezza, comportamento processuale, ecc.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2647 del 10/07/2025, l'ordinanza del giudice d'appello che rigetta il concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. ha natura ordinatoria e non è soggetta a ricorso per cassazione; inoltre non è ammissibile dedurre in cassazione la violazione di norme costituzionali o della Convenzione EDU se non mediante questione di legittimità costituzionale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione: i giudici di merito hanno motivatamente negato le attenuanti generiche valorizzando il carattere professionale della condotta, il cospicuo quantitativo di sostanza, l'arresto in flagranza e la genericità della confessione, e hanno correttamente ritenuto che la sola incensuratezza non fosse sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice applicata nella dichiarazione di colpevolezza per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; fondamento della condanna di merito
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Disciplina il concordato sui motivi in appello; secondo le Sezioni Unite e la Corte, il provvedimento che rigetta tale concordato ha natura ordinatoria e non è impugnabile per ricorso per cassazione
Codice di procedura penale, art. 444
Richiamato come confronto: l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è istituto premiale distinto dal concordato sui motivi, giustificando trattamenti diversi in tema di impugnabilità
Codice penale, art. 62-bis
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha legittimamente ritenuto che non ricorressero elementi positivi tali da concederle, e che la sola incensuratezza non fosse sufficiente
Codice di procedura penale, art. 606
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ribadito che la deduzione della violazione di norme costituzionali o della Convenzione EDU non rientra tra i motivi previsti e può invece costituire solo oggetto di questione di legittimità costituzionale
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze economiche per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24 e 111
Richiamati nel ricorso come presunte violazioni; la Corte, conformandosi alle Sezioni Unite, ha ritenuto che la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto del concordato non violi gli artt. 3 e 24 e che eventuali censure costituzionali non possano essere proposte in cassazione senza la preventiva questione di legittimità costituzionale
Sezioni Unite, sentenza n. 2647 del 10/07/2025
motivazioni depositate il 22/01/2026
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che l'ordinanza di rigetto del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. ha natura ordinatoria e non è soggetta a ricorso per cassazione; ha inoltre chiarito i limiti della deducibilità in cassazione di questioni costituzionali e convenzionali
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice d'appello che rigetta la proposta di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. è atto ordinatorio e non è impugnabile con ricorso per cassazione; eventuali censure vanno esercitate nel prosieguo del giudizio o, se rilevante, tramite questione di legittimità costituzionale
- In cassazione non è ammessa la deduzione diretta di violazioni della Costituzione o della Convenzione EDU se non attraverso una questione di legittimità costituzionale; l'art. 606 c.p.p. delimita i motivi percorribili
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. non basta l'incensuratezza: il giudice valuta il complesso delle circostanze e può motivatamente negare la riduzione per il carattere professionale della condotta, l'entità della sostanza sequestrata e la qualità della difesa e della confessione
- La motivazione della decisione deve indicare gli elementi decisivi o rilevanti; non è necessario che il giudice discuta ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, purché risulti chiaro il criterio valutativo adottato
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione della causa, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12605/2026 del 03/04/2026
- Sentenza penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12606/2026 del 03/04/2026
- Sentenza penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12609/2026 del 03/04/2026
- Sentenza penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12610/2026 del 03/04/2026
- Sentenza penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12611/2026 del 03/04/2026
- Sentenza penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12612/2026 del 03/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →