Cassazione Penale, Sentenza n. 12609/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moreschini impugnava la conferma, da parte della Corte di appello, della condanna emessa con rito abbreviato dal GUP (30/10/2023) a 2 anni di reclusione per i reati connessi a frode fiscale (artt. 110 c.p., 3 e 10 d.lgs. 74/2000, riuniti per continuazione). Il primo motivo denunciava nullita` della motivazione con riferimento all'elemento psicologico (dolo specifico) richiesto dall'art. 3 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la Corte di appello si era limitata a un ragionamento presuntivo senza verificare la consapevolezza dell'imputato circa l'ammontare dell'imposta. I secondi motivi contestavano la dosimetria della pena (aumento basato su precedenti attribuiti a altro coimputato) e l'applicazione della confisca, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata mancava di adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 3 d.lgs. 74/2000 e si era riferita in modo improprio al precedente di Sez. 3, n. 18936/2016. Percio` la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame della Corte di merito limitatamente al profilo del dolo specifico. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti e non esaminati in motivo principale; ne consegue che questioni relative alla dosimetria della pena e alla confisca saranno rilevanti solo in caso di diversa decisione sulla responsabilita` dell'imputato in sede di rinvio.
Norme richiamate
richiede il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
il reato e` punito a titolo di dolo specifico; e` necessario che il soggetto abbia la rappresentazione e la volizione della finalita` di evadere, comprensiva anche del fine di conseguire indebito rimborso o riconoscimento di inesistente credito d'imposta
norma richiamata quale capo di imputazione concorrente; la pronuncia non ha modificato l'applicazione formale della fattispecie ma ha inciso sulla valutazione dell'elemento soggettivo
concorso di persone nel reato: usato per qualificare la partecipazione del ricorrente in relazione alle fattispecie tributarie contestate
art. 1, lett. d) d.lgs. 74/2000
definizione estesa del fine di evadere comprensiva anche del fine di conseguire indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta
fornisce la chiave interpretativa del dolo specifico richiesto dalla norma penale fiscale e giustifica la necessita` di accertare la consapevolezza circa l'ammontare dell'imposta o l'esistenza del credito fittizio
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
indica i motivi di impugnazione in Cassazione utilizzati dal ricorrente: vizio di motivazione, violazione di legge e nullita` della sentenza
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
norma procedurale richiamata nella relazione del Procuratore generale che ha depositato conclusioni sulle questioni di ammissibilita` del ricorso in Cassazione
Cass. Sez. 3, n. 18936/2016 (giurisprudenza)
precedente citato dalla Corte di merito come supporto alla ritenuta del dolo specifico; la Cassazione osserva che quel precedente era basato su elementi fattuali diversi (consapevolezza dell'ammontare dell'imposta desunta dal bilancio) e non puo` supplire alla mancanza di motivazione nel caso di specie
Massime di principio
- Per i reati tributari di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 e` essenziale che la decisione espliciti e motivi la presenza del dolo specifico, ossia la finalita` concreta di evadere l'imposta o ottenere indebito rimborso/credito.
- La mera valorizzazione di comportamenti dell'amministratore o della qualita` di amministratore non basta a provare il dolo specifico; occorre prova o motivazione sulla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta o sulla volonta` di creare un credito fittizio.
- Un riferimento a precedenti giurisprudenziali non puo` sostituire la valutazione motivata dei fatti e delle prove nel caso concreto; la Corte di merito deve spiegare come gli elementi probatori dimostrino il fine evasivo.
- Se la motivazione sul profilo soggettivo e` carente, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; questioni consequenziali (dosimetria della pena, confisca) restano assorbite fino a definitivo accertamento della responsabilita`.
- In presenza di ricorsi che lamentano vizio di motivazione sul dolo specifico, difesa e giudice di appello devono affrontare esplicitamente l'elemento psicologico, indicando i fatti concreti che giustificano la conclusione sul fine evasivo.
- La qualificazione della responsabilita` dell'amministratore per omesso impedimento implica l'accertamento dell'elemento soggettivo personale; non e` automaticamente sufficiente il ruolo amministrativo per affermare il dolo specifico.
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