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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12387/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta ad ottenere dal Fondo di Garanzia dell’INPS il pagamento delle ultime tre mensilità retributive maturate nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una società poi fallita. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo tempestiva l’istanza perché proposta entro un anno dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo e aveva ritenuto idoneo, ai fini della procedibilità, il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito in precedenza. In cassazione l’INPS ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di prescrizione annuale, già proposta nel merito e non esaminata dal primo giudice, poteva essere riproposta in appello come mera difesa, senza necessità di appello incidentale; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 80/1992 in relazione all’art. 2943 c.c., assumendo che la domanda fosse comunque prescritta perché, anche considerando la sospensione del termine durante il procedimento amministrativo, il ricorso giudiziario era stato notificato oltre il termine annuale. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale, censurando il fatto che la Corte territoriale, pur dichiarando inammissibile l’eccezione di prescrizione, ne avesse comunque valutato l’infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’INPS, affermando il principio secondo cui la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per riproporre eccezioni non accolte o non esaminate, ma deve solo riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Anche il ricorso incidentale del lavoratore è stato assorbito per difetto di interesse, poiché la parte era risultata comunque vittoriosa in appello sul punto della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado che intenda riproporre eccezioni non accolte o non esaminate non deve proporre appello incidentale; è sufficiente una riproposizione espressa per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato per distinguere i più gravosi oneri di specificità dell’appello rispetto alla mera riproposizione delle eccezioni da parte dell’appellato vittorioso.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    È la norma invocata per il termine annuale di prescrizione relativo al credito azionato verso il Fondo di Garanzia.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato in relazione all’efficacia interruttiva della prescrizione per effetto degli atti compiuti nel procedimento amministrativo e giudiziale.

Massime di principio

  • La parte vittoriosa in primo grado può riproporre in appello eccezioni disattese o non esaminate senza appello incidentale, purché le riproponga in modo espresso; in mancanza opera la presunzione di rinuncia.
  • L’eccezione di prescrizione può essere valutata in appello se ritualmente riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado, anche quando il primo giudice non l’abbia scrutinata nel merito.
  • Quando il motivo accolto investe la corretta trattazione processuale di un’eccezione preliminare, i motivi ulteriori che presuppongono la stessa questione possono restare assorbiti.
  • Il ricorso incidentale della parte già vittoriosa sul punto diviene privo di interesse se non incide sull’esito utile già conseguito in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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