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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il caso riguarda l'impugnazione, davanti al Giudice di pace e poi in cassazione, di un decreto di espulsione emesso nei confronti di uno straniero che, secondo l'Amministrazione, era entrato in Italia a Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera. In primo grado il ricorso era stato rigettato: il giudice aveva ritenuto sufficientemente motivato il decreto, valorizzando il foglio notizie e le dichiarazioni rese spontaneamente dall'interessato alla polizia, e aveva escluso vizi relativi alla notificazione degli atti e alla mancata allegazione di ragioni ostative all'espulsione ai sensi dell'art. 19 T.U. Immigrazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, che dagli atti della Prefettura risultava invece titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano e in rinnovo, sicché alla data della notifica del decreto non si trovava in condizione di clandestinità e la sua presenza sul territorio era legittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova la questione relativa al permesso di soggiorno, perché non emersa davanti al Giudice di pace, e ha inoltre rilevato che il permesso non risultava effettivamente prodotto in atti, benché richiamato nel ricorso. Non sono state liquidate spese perché il Ministero non ha svolto difese. È stato altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che non risultino trattate nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio sulla base di atti già ritualmente acquisiti.
  • La deduzione in cassazione di un titolo di soggiorno o di un altro fatto impeditivo dell'espulsione presuppone che tale circostanza sia stata già allegata e discussa nel grado precedente e risulti effettivamente documentata in atti.
  • La censura che si fondi su documenti non prodotti o non specificamente acquisiti non può superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, non vi è luogo a liquidazione delle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva, fermo restando l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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