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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21229/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un soggetto che aveva ricoperto prima la carica di amministratore unico e poi quella di liquidatore di una società poi dichiarata fallita domandava l’ammissione al passivo per compensi professionali riferiti a due periodi: per l’attività svolta negli ultimi mesi del 2013 e nei primi giorni del 2014 come amministratore unico, e per l’attività svolta da gennaio 2014 fino al fallimento come liquidatore. Chiedeva per entrambe le poste il privilegio del lavoratore dipendente. Il giudice delegato respingeva la domanda, ritenendo per il 2014 mancante una delibera assembleare di determinazione del compenso e per il 2013 sussistente un inadempimento nell’incarico. L’opposizione allo stato passivo veniva respinta dal tribunale. Nel ricorso per cassazione venivano proposti sette motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulle spese, per non avere il tribunale considerato la asserita inutilità della trattazione in punto extrapetizione e le conseguenze sulle spese; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 99, comma 7, l. fall. e 2697 c.c., per avere il tribunale ritenuto validamente proposta dal fallimento l’eccezione di inadempimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il tribunale avrebbe ignorato i chiarimenti forniti dal ricorrente sui dati di bilancio e sul passaggio a bilancio di liquidazione; 4) violazione delle norme sulla redazione del bilancio, per non avere il giudice valorizzato i principi contabili propri del bilancio di liquidazione; 5) violazione dell’art. 2389 c.c. per non avere riconosciuto alcun compenso per l’attività del 2014, sostenendo che il compenso dell’amministratore/liquidatore è naturalmente oneroso anche senza delibera e che, in subordine, il compenso andava liquidato equitativamente; 6) violazione dell’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall. per la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta in opposizione; 7) violazione dell’art. 2729 c.c. per l’asserito uso scorretto delle presunzioni nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché la statuizione sulle spese è sindacabile solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza e non per la mancata compensazione; il secondo perché l’eccezione di inadempimento era stata sufficientemente allegata e, in ogni caso, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre nuove eccezioni; il terzo perché il documento richiamato dal tribunale era stato esaminato e, quanto ai restanti profili, la censura investiva al più un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati; il quarto perché il tribunale non aveva fatto diretta applicazione delle norme sui bilanci, ma aveva svolto una valutazione di fatto sull’insufficienza dei richiami ai criteri del bilancio di liquidazione; il quinto perché il tribunale non aveva negato in astratto il diritto al compenso, ma aveva ritenuto non assolti gli oneri di allegazione e prova dei fatti necessari per liquidarlo, sicché la censura era in realtà di merito; il sesto perché nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle presentate nella verifica, e l’azione di arricchimento senza causa non coincide con quella di adempimento contrattuale; il settimo perché la doglianza sulle presunzioni mirava solo a un nuovo apprezzamento del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è scrutinabile nei limiti attualmente consentiti e non può essere utilizzato per censurare una mera insufficienza motivazionale o per sollecitare una diversa valutazione del fatto

  • art. 92 c.p.c.

    la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione del principio di soccombenza

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue il principio della soccombenza

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente invocava il vizio di extrapetizione, ma la Corte ha rilevato che l’eccezione era comunque stata introdotta dalla curatela

  • art. 99, comma 7, legge fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può sollevare eccezioni nuove rispetto alla fase di verifica

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per il pagamento e contro il quale sia eccepito l’inadempimento deve provare l’esatto adempimento della propria prestazione

  • art. 2423-bis, n. 1, c.c.

    richiamato solo come norma sui criteri di redazione del bilancio, ma la Corte ha escluso che il tribunale ne avesse fatto diretta applicazione

  • art. 2428, comma 3, n. 5, c.c.

    richiamato come norma sulla relazione sulla gestione, senza che la Corte ravvisasse una sua applicazione decisiva nel decreto impugnato

  • art. 2389 c.c.

    il diritto al compenso dell’amministratore non è negato in astratto dalla mancanza di delibera, ma la sua liquidazione richiede allegazioni e prova adeguate

  • art. 99, comma 2, n. 3, legge fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono consentite domande nuove, diverse da quelle formulate nella fase di verifica

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento senza causa presuppone allegazioni e prova di fatti diversi rispetto all’azione contrattuale di adempimento

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    la censura sull’uso delle presunzioni non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve evidenziare l’assoluta illogicità del ragionamento presuntivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale della decisione

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione non sono ammesse produzioni documentali tardive

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può articolare eccezioni nuove rispetto alla fase di verifica; non opera la preclusione propria del giudizio d’appello e non è consentita una lettura estensiva delle preclusioni processuali in senso sfavorevole alla difesa della curatela.
  • La parte che agisce per ottenere il pagamento di un compenso, quando le viene opposto l’inadempimento, deve allegare e provare l’esatto adempimento della propria prestazione; un richiamo generico ai criteri contabili o alla fisiologica onerosità dell’incarico non basta se mancano fatti concreti idonei a fondare la liquidazione del credito.
  • Nel ricorso per cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto o delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per lamentare una mera insufficienza motivazionale o per contestare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto decisivo sia stato comunque esaminato dal giudice.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo sono inammissibili domande nuove rispetto a quelle già formulate nella fase di verifica; l’azione di arricchimento senza causa non è un mero diverso titolo di pagamento, ma una domanda fondata su presupposti fattuali e giuridici autonomi rispetto all’adempimento contrattuale.
  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il regolamento è coerente con l’esito finale della lite e non viola il principio di soccombenza.
  • Il ricorso alla prova presuntiva è censurabile in cassazione solo se il ragionamento decisorio presenti radicali profili di illogicità o contraddittorietà; non basta opporre una diversa lettura degli indizi o lamentare la mancata considerazione di un singolo elemento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteInadempimentoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniSocietarioContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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