Cassazione Penale, Ordinanza n. 06444/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo con cui lamentava l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 157 c.p. in tema di prescrizione. Dal testo emerge che la censura era formulata in modo generico: non indicava in modo specifico le ragioni di diritto né i dati di fatto a sostegno della richiesta, e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva già spiegato in sentenza tutti i periodi di sospensione del corso prescrizionale verificatisi in primo grado e ritenuti ostativi alla maturazione della prescrizione alla data della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e privo di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso la prescrizione per effetto delle sospensioni del corso prescrizionale intervenute nel primo grado. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma invocata dal ricorrente sulla prescrizione; la Corte rileva che la censura è generica e non scalfisce la motivazione della sentenza di appello sui periodi di sospensione del corso prescrizionale.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
È richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche e non specifiche, prive del confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di prescrizione, il ricorrente deve confrontarsi con le sospensioni del corso prescrizionale già considerate dal giudice di merito; in difetto, la censura non è idonea a superare la decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione il rilievo officioso di una prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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