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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01380/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2012 e 2013, con recupero a tassazione di spese per carburante e, per il solo 2012, di spese di sponsorizzazione, ritenute non deducibili ai fini delle imposte dirette e non detraibili ai fini Iva. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati rigettati, ma la CTR aveva accolto l’appello annullando integralmente gli avvisi. La CTR aveva ritenuto, quanto al carburante, che le dichiarazioni rese da terzi fossero meri indizi e non bastassero a provare la fittizietà delle operazioni in difetto di ulteriori riscontri; quanto alle sponsorizzazioni, aveva reputato i costi inerenti sia per l’attività svolta dal contribuente sia per la presunzione di inerenza prevista per le sponsorizzazioni verso ASD entro il limite di legge. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito valore eccessivo a mere probabilità e che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione avesse assolto il proprio onere probatorio; (2) omesso esame di fatti decisivi con riferimento alle spese carburante; (3) violazione dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002, contestando la deducibilità delle sponsorizzazioni e la mancata considerazione dell’asserita inesistenza delle operazioni. La Corte ha respinto il primo motivo per la parte sul carburante, rilevando che la CTR si era limitata a ritenere non raggiunta, dall’Ufficio, la soglia presuntiva idonea a spostare l’onere sul contribuente, e che le dichiarazioni di terzi nel processo tributario hanno normalmente valore indiziario, potendo assurgere a presunzioni solo se gravi, precise e concordanti; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo dell’indicazione chiara del fatto storico omesso. Quanto alle sponsorizzazioni, la Corte ha ritenuto infondate le censure, osservando che la CTR aveva comunque esaminato la questione dell’effettività delle operazioni, richiamando l’esistenza di contratti, fatture e assegni, oltre a un giudicato penale favorevole sulla fittizietà. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alle spese per carburante, perché la CTR aveva correttamente valutato le dichiarazioni di terzi come meri indizi e aveva escluso che l’Ufficio avesse fornito elementi sufficienti a integrare una presunzione grave, precisa e concordante di operazioni oggettivamente inesistenti; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per carenza di specificità; ha infine respinto le censure sulle sponsorizzazioni, perché la CTR aveva considerato elementi documentali sull’effettività delle operazioni e il giudicato penale favorevole al contribuente. La Corte ha disposto la condanna dell’Agenzia alle spese e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della natura pubblica dell’amministrazione ricorrente difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare violazioni di legge in materia di prova e deducibilità dei costi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava in modo chiaro il fatto storico asseritamente omesso e non rispettava i requisiti di specificità.

  • art. 109 TUIR

    richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, in relazione alla contestazione dell’Ufficio sulla fittizietà o non inerenza delle spese.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di detrazione IVA, con la precisazione che l’inesistenza dell’operazione può essere provata dall’Ufficio anche tramite presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti: prima all’Ufficio, poi al contribuente con prova contraria rigorosa.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    indicata come base normativa per desumere l’inesistenza di passività dichiarate anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in collegamento con l’art. 39 per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma che consente di desumere false indicazioni anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002

    richiamato in tema di spese di sponsorizzazione verso ASD, con la precisazione che la presunzione legale di inerenza non elimina la necessità di verificare la reale esistenza dell’operazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio; il deposito della memoria ha sanato il mancato rispetto del termine di comparizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire una prova anche indiziaria della fittizietà dell’operazione, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale soglia si sposta sul contribuente l’onere di una prova contraria rigorosa.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi non hanno automaticamente valore di prova piena: normalmente costituiscono meri indizi, che possono diventare presunzioni solo se corroborati da ulteriori elementi idonei a soddisfare i requisiti dell’art. 2729 c.c.
  • La prova contraria del contribuente non può ridursi alla produzione della fattura, alla regolarità formale delle scritture o dei pagamenti, perché tali elementi non escludono di per sé la fittizietà dell’operazione.
  • La presunzione legale di inerenza delle spese di sponsorizzazione prevista per le ASD non assorbe la distinta verifica sulla reale esistenza dell’operazione e dei relativi costi, che resta regolata dalle norme generali.
  • Nel ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare con precisione il fatto storico trascurato, la sua decisività e la sua avvenuta deduzione nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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