Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparti)
La controversia
L'istante aveva chiesto la correzione di un presunto errore materiale contenuto nella precedente sentenza di Cassazione n. 34461/2023, non notificata, con cui il suo ricorso era stato rigettato e lo stesso era stato condannato alle spese di legittimità in favore di alcune controparti. Sosteneva che la Corte avesse liquidato compensi superiori ai parametri del d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, senza motivare la deroga ai valori tariffari, e chiedeva quindi la rettifica della liquidazione delle spese e dei compensi nel rispetto dei parametri ministeriali. Le controparti non si difendevano. La Corte ha però rilevato che la censura non riguardava un mero errore materiale o di calcolo, bensì un preteso errore di giudizio nella individuazione del valore della controversia e nella liquidazione delle spese, questione che non è emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c. Ha inoltre osservato che, anche applicando il corretto criterio di valore (cause di valore indeterminabile), gli importi liquidati nella precedente sentenza risultavano comunque compatibili con i parametri medi e inferiori al massimo consentito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che il rimedio ex art. 287 c.p.c. è esperibile solo per omissioni, errori materiali o di calcolo che non incidano sul contenuto decisorio, mentre qui si denunciava un errore di valutazione giuridica sulla determinazione del valore della causa e sulla conseguente liquidazione delle spese. Ha anche precisato che, in ogni caso, la liquidazione già effettuata nella sentenza precedente non risultava eccedente i limiti consentiti, poiché il valore della controversia andava verosimilmente considerato indeterminabile e i compensi riconosciuti erano comunque in linea con i parametri applicabili. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nel procedimento di correzione, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, richiamandosi la natura amministrativa di tale procedura.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente all'avvocato di difendersi da sé nel giudizio.
art. 287 c.p.c.
la correzione degli errori materiali è ammessa solo per omissioni, errori materiali o di calcolo e non per errori di giudizio o di motivazione.
artt. 287 e ss. c.p.c.
il procedimento di correzione non può incidere sul contenuto della decisione né richiedere una nuova valutazione dell'onere delle spese.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
il giudice può quantificare il compenso tra minimo e massimo, con il solo limite inderogabile dei minimi dopo il d.m. n. 37/2018.
art. 15, terzo comma, c.p.c.
per le controversie su distanze legali il valore della causa si determina, in mancanza di specifica disposizione, con riguardo al valore del fondo servente; se mancano elementi di stima la causa può considerarsi di valore indeterminabile.
art. 5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014
le cause di valore indeterminabile si considerano, di regola, non inferiori a euro 26.000 e non superiori a euro 260.000, tenuto conto di oggetto e complessità.
art. 10 c.p.c.
il valore della causa si determina dalla domanda, ma la dichiarazione di valore del difensore non è vincolante per il giudice nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche o motivazionali del giudice, neppure quando l'errore derivi da un supposto difettoso esame degli atti.
- In tema di liquidazione delle spese, è emendabile con la procedura di correzione solo l'errore di calcolo o il semplice lapsus che non incida sul contenuto decisorio; se l'errore investe il criterio di valore o la soccombenza, occorre una nuova valutazione e non una correzione materiale.
- Nei giudizi sulle distanze legali, il valore della causa si determina in base al valore del fondo servente e, se non sono disponibili elementi catastali o di stima, può essere considerato indeterminabile.
- Per le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, si applica lo scaglione previsto dal d.m. n. 55/2014 per tale fascia, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
- La dichiarazione di valore resa dalla parte o dal difensore non vincola il giudice ai fini della liquidazione delle spese, che deve essere effettuata autonomamente sulla base degli atti e dei criteri legali.
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