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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38281/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Campania aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 20.000 per asserito scarico non autorizzato di acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato sito in Salerno, convogliate in un torrente. I proprietari dell'immobile avevano proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, deducendo tra l'altro l'erronea identificazione dell'amministratrice del fabbricato, la tardività della contestazione/notifica, la carenza di motivazione dell'ordinanza e l'erronea applicazione della disciplina sanzionatoria del d.lgs. n. 152/2006. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi respinto l'appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) omesso esame e violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, perché la proposta di sanzione non sarebbe mai stata notificata ai destinatari e la contestazione sarebbe mancata; (2) ulteriore violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 per tardività della comunicazione oltre il termine di 90 giorni, in assenza di attività istruttoria idonea a differire il dies a quo; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 74, 124 e 103 d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che non vi fosse uno "scarico" in senso tecnico, ma solo una fuoriuscita occasionale e indiretta da un pozzetto, esclusa dal regime sanzionatorio; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 124 e 133 d.lgs. n. 152/2006, perché la sanzione sarebbe stata quantificata secondo la disciplina degli scarichi di attività e non di edifici abitativi; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 3 L. n. 689/1981 per difetto di prova dell'elemento soggettivo della violazione; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 140 d.lgs. n. 152/2006, chiedendo comunque la riduzione della sanzione poiché lo sversamento risultava eliminato; (7) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per avere applicato un'unica sanzione a più soggetti interessati dallo stesso scarico. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, perché la Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di tardiva contestazione con una motivazione meramente apparente: non aveva indicato in concreto da quale momento decorresse il termine di contestazione, quale fosse il momento effettivo della contestazione e quali attività istruttorie avessero giustificato il lungo intervallo tra sopralluogo, relazione finale e contestazione. È stata inoltre rilevata l'omessa indicazione della data di notifica della proposta sanzionatoria. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri cinque e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività della contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 e, solo se superato tale profilo pregiudiziale, valuti le ulteriori censure rimaste assorbite; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    richiamato come base dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione.

  • art. 124, commi 1 e 7, d.lgs. n. 152/2006

    norma richiamata nel provvedimento sanzionatorio per l'autorizzazione agli scarichi; i ricorrenti contestavano che si applicasse al caso di specie.

  • art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla Corte d'appello per ritenere applicabile la sanzione allo scarico non autorizzato di acque reflue domestiche.

  • art. 14 L. n. 689/1981

    la Corte di cassazione ha censurato la motivazione apparente sul rispetto del termine di contestazione, osservando che il giudice di merito deve indicare il momento di decorrenza e quello della contestazione per consentire il controllo di tempestività.

  • art. 18 L. n. 689/1981

    richiamato dalla Corte d'appello insieme all'art. 14, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione sul punto apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nei motivi relativi a omessa pronuncia; la Cassazione non lo ha esaminato nel merito perché i primi due motivi erano già fondati.

  • art. 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che lo "scarico" presupponga un sistema stabile di collettamento senza soluzione di continuità.

  • art. 103, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    citato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina degli scarichi, senza decisione specifica della Cassazione.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    invocato per contestare la prova della responsabilità soggettiva nell'illecito amministrativo.

  • art. 140 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato per sostenere la riduzione della sanzione in caso di cessazione/eliminazione dello sversamento.

  • art. 132, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    richiamato nel settimo motivo per contestare l'applicazione di un'unica sanzione a più soggetti; motivo assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte di cassazione quale parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla Corte di cassazione per ribadire l'obbligo di motivazione effettiva della decisione.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del termine di contestazione previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 deve poter essere verificato attraverso una motivazione che indichi con precisione il momento di decorrenza del termine, le attività istruttorie eventualmente rilevanti e la data effettiva della contestazione o notificazione.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando il giudice di merito si limiti ad affermazioni apodittiche o stereotipate senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito e senza rendere controllabile la decisione.
  • Nel sistema sanzionatorio ambientale, la qualificazione del fatto come "scarico" e la corretta individuazione della disciplina applicabile devono essere affrontate in modo esplicito quando la parte contesta che si tratti invece di una fuoriuscita occasionale o indiretta non riconducibile al regime invocato dall'amministrazione.
  • L'assorbimento dei motivi di ricorso è corretto quando l'accoglimento di una censura pregiudiziale rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni, salva la necessità per il giudice di rinvio di valutarle se il profilo preliminare venga superato.
  • In sede di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice deve esaminare in modo puntuale le eccezioni concernenti identità del destinatario, tempestività della contestazione, titolo della responsabilità e quantificazione della sanzione, evitando pronunce che non consentano il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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