Cassazione Civile, Ordinanza n. 30254/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Un soggetto aveva impugnato una cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notificazione e chiedendo, per conseguenza, la declaratoria di invalidità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione. La controversia riguardava un credito per recupero di agevolazioni vantato da un ente pubblico economico/finanziario. Il giudizio era stato riassunto, ex art. 50 c.p.c., davanti al Tribunale di Roma dopo una precedente declaratoria di incompetenza del Tribunale di Foggia. Il Tribunale di Roma, ritenendosi a sua volta incompetente, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. La questione centrale del ricorso attiene alla qualificazione dell'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi e alla conseguente individuazione del giudice territorialmente competente, in un contesto in cui non risultava ancora iniziata l'espropriazione forzata mediante pignoramento.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'impugnazione della cartella esattoriale per mancata notifica, con contestuale censura dell'iscrizione ipotecaria successiva, vada qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Ha quindi applicato i criteri di competenza inderogabile richiamati dagli artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, c.p.c., osservando che, mancando nell'atto della riscossione una dichiarazione di residenza o un domicilio eletto dell'agente della riscossione, opera il criterio sussidiario legato al luogo di notificazione della cartella, coincidente con la residenza del debitore. Poiché tale luogo rientrava nella circoscrizione del Tribunale di Foggia, è stata dichiarata la competenza di quest'ultimo. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di attività difensiva delle parti nel regolamento richiesto d'ufficio.
Norme richiamate
ex art. 50 cod. proc. civ.
consente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente dopo la declaratoria di incompetenza del primo giudice
non sussiste alcuna limitazione ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 al giudizio di opposizione
non osta, nel caso esaminato, alla proponibilità dell'opposizione contro la cartella esattoriale riferita a un credito di recupero agevolazioni
artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ.
costituisce la norma di riferimento per qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi e per individuare la competenza territoriale inderogabile
artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ.
concorre a determinare il criterio di competenza territoriale inderogabile per l'opposizione agli atti esecutivi
artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ.
individua il luogo rilevante ai fini della competenza quando nell'atto esecutivo il creditore dichiara residenza o elegge domicilio; in mancanza, opera il criterio sussidiario del luogo di notificazione della cartella
opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 10326 del 2014)
l'impugnazione della cartella per omessa notifica e dell'ipoteca consequenziale è qualificata come opposizione agli atti esecutivi
Massime di principio
- L'impugnazione della cartella esattoriale fondata sulla mancata notificazione e volta a travolgere anche l'atto successivo conseguente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non come diversa azione di merito.
- Quando l'opposizione agli atti esecutivi riguarda la cartella esattoriale, la competenza territoriale è inderogabile e va determinata secondo i criteri collegati al luogo indicato nell'atto esecutivo o, in mancanza, al luogo di notificazione della cartella.
- Se nella cartella di pagamento l'agente della riscossione non ha dichiarato la residenza né eletto domicilio, il criterio sussidiario di competenza coincide con il luogo in cui la cartella è stata notificata o avrebbe dovuto esserlo, normalmente coincidente con la residenza del debitore.
- La cartella esattoriale è equiparata, ai fini del regime dell'opposizione, all'atto di precetto quando non sia ancora iniziata l'espropriazione forzata mediante pignoramento.
- La limitazione prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 non opera automaticamente in ogni controversia sulla riscossione, dovendo verificarsi la concreta natura dell'opposizione proposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →