Cassazione Penale, Sentenza n. 4758/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrazzuolo, condannato con sentenza irrevocabile per reati edilizi ex d.P.R. n.380/2001 (art.44 lett. c) e con ordine di demolizione), propose incidenti di esecuzione contestando l'esecuzione dell'ordine di demolizione (sostenendo che riguardasse l'intero fabbricato), la violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio richiamando la giurisprudenza CEDU (sentenza Ivanova) e segnalando la richiesta, senza esito, di un alloggio alternativo al Comune di Giugliano. Eccepì inoltre la carenza di legittimazione a ritenere privo di interesse il ricorrente in relazione alla revoca del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale per mancata notifica al proprietario. In Cassazione dedusse travisamento del fatto e violazione dell'art.31 d.P.R. 380/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al travisamento del fatto (inammissibile in sede di legittimità) ma ha accolto la censura circa la sussistenza dell'interesse del condannato a proporre l'incidente di esecuzione. Ha constatato che il ricorrente, oltre ad essere destinatario dell'ordine di demolizione, è effettivo occupante di parte dell'immobile e che la revoca del provvedimento di acquisizione comunale, in assenza di notifica al proprietario, determina attualmente la legittimazione e l'interesse del condannato ad impugnare. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli perché valuti la situazione di fatto (occupazione effettiva, oggetto dell'ordine di demolizione, rapporto con precedenti prescrizioni) e applichi i principi sul carattere reale dell'ordine demolitorio, sulla possibile estensione al fabbricato nella sua interezza (incluse superfetazioni) e sul rispetto del principio di proporzionalità invocato dalla giurisprudenza CEDU (Ivanova e altre), previo esame puntuale delle allegazioni e delle circostanze di fatto.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31, comma 9
Per le opere abusive di cui al presente articolo ... il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita
L'ordine di demolizione disposto con la sentenza penale ha natura reale e può riguardare l'immobile nella sua interezza, comprese aggiunte e superfetazioni, con funzione ripristinatoria e non punitiva
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44
Prevede la fattispecie contravvenzionale degli abusi edilizi; la condanna ai sensi di tale norma può comportare l'ordine di demolizione nei confronti del proprietario o di chi dispone materialmente dell'opera
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Ramo della normativa sulle impugnazioni: la Corte ricorda la limitazione delle censure ammissibili in cassazione, in particolare l'inderogabile difficoltà di dedurre travisamento del fatto
Giurisprudenza CEDU (sentenza Ivanova del 21/04/2016 e altre)
Principi di proporzionalità e tutela della vita privata e familiare (inviolabilità del domicilio) applicabili dall'autorità giudiziaria nell'esecuzione dell'ordine demolitorio; l'applicazione richiede però che l'interessato allegi fatti concreti e puntuali
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito: il travisamento del fatto è in gran parte inammissibile in sede di legittimità
- Il destinatario dell'ordine di demolizione che ne sia anche possessore/occupante ha interesse a proporre incidenti di esecuzione, anche se non proprietario formale, soprattutto se atti amministrativi (es. acquisizione al patrimonio comunale) sono stati revocati senza corretta notificazione
- L'ordine di demolizione emesso con sentenza penale ha natura reale e può riguardare l'intero fabbricato, comprese opere successive o superfetazioni, salvo valutazione del rapporto tra interventi contestati e stato dei luoghi
- I principi della CEDU (Ivanova e simili) impongono al giudice di valutare la proporzionalità dell'esecuzione quando l'immobile è abitazione familiare: tuttavia l'autore dell'abuso deve allegare fatti concreti e non può beneficiare della propria inerzia
- Se il giudice dell'esecuzione non ha risposto a questioni rilevanti sull'oggetto della demolizione o sulla proporzionalità, la Corte di cassazione può annullare e rinviare perché tali aspetti di fatto siano valutati dal giudice di merito
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