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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20622/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice aveva agito in primo grado per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura giornalistica con la società, deducendo di aver svolto senza soluzione di continuità mansioni riconducibili alla figura del redattore, con conseguente diritto all’inquadramento nel livello professionale corrispondente, al trattamento economico collettivo di settore e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, riuniti due appelli, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo insussistenti gli indici della subordinazione e qualificando il rapporto come collaborazione autonoma. In cassazione la ricorrente ha censurato la sentenza d’appello deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e, inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la documentazione prodotta (email e messaggistica) dimostrasse l’inserimento nell’organizzazione aziendale e lo svolgimento di attività tipiche della c.d. cucina redazionale, incompatibili con l’autonomia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente articolata come omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni del giudice di merito. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva già esaminato la documentazione richiamata, valutandola insieme alle deposizioni testimoniali, e che quindi non vi era stato omesso esame di un fatto storico decisivo, ma soltanto un dissenso della parte rispetto all’apprezzamento probatorio compiuto in appello. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non era stata posta a fondamento della decisione alcuna prova non dedotta dalle parti né era stata disattesa una prova legale, e ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la doglianza riguardava la valutazione delle prove e non la ripartizione dell’onere probatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare sufficienza o persuasività della motivazione né di ottenere una rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o su fatti non allegati; non quando si contesti il modo in cui è stato esercitato il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo in caso di utilizzazione di prove legali in modo difforme dal loro regime o di attribuzione a prove non legali un valore vincolante; non è configurabile quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il vizio ricorre solo se il giudice sbaglia nell’individuare la parte gravata dell’onere della prova; non quando la doglianza investe l’apprezzamento delle prove acquisite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se valutato in modo non condiviso dalla parte.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la ricostruzione del fatto sulla base delle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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