Cassazione Civile, Ordinanza n. 11711/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex consigliere regionale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di un assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale per il mese di febbraio 2020. Il ricorrente sosteneva che l'importo fosse stato errato perché il Consiglio regionale avrebbe mal individuato la soglia massima prevista dalla legge regionale n. 7/2019 e avrebbe applicato in modo non corretto, quale sostituto d'imposta, l'art. 52 del T.U.I.R. Il Consiglio regionale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, assumendo la natura non previdenziale della controversia. Il Tribunale, dopo mutamento di rito, dichiarava la propria incompetenza ritenendo che la causa non fosse pensionistica/previdenziale e che la competenza spettasse al Tribunale di Trento, in base alla sede del convenuto. Con il regolamento necessario di competenza il ricorrente deduceva: 1) nullità dell'ordinanza per mancata previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni; 2) erronea esclusione della natura previdenziale del vitalizio; 3) errata individuazione del giudice competente, che sarebbe dovuto essere il Giudice di Pace di Trento in ragione del modesto valore della causa; 4) conseguente erroneità anche della liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata previa precisazione delle conclusioni prima della decisione sulla competenza. Ha affermato che, nella fase decisoria, non è sufficiente assegnare termini "sfalsati" per memorie illustrative, poiché ciò viola il principio di parità delle parti e il contraddittorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione del Consiglio regionale perché tardiva, ritenendo valida la notifica del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché a quella generale. Il primo motivo, assorbente, ha reso superfluo l'esame delle ulteriori censure. Conseguentemente, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano, che dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento di competenza.
Norme richiamate
è stato il rito originario con cui è stata introdotta la domanda davanti al giudice del lavoro.
richiamato dal Tribunale per individuare la competenza territoriale in base alla sede del convenuto.
fondamento del regolamento necessario di competenza proposto dal ricorrente.
richiamato per affermare che il regolamento di competenza è un mero incidente del giudizio di merito e può essere sottoscritto dal difensore munito di mandato ad litem.
menzionato in relazione alla trattazione della causa dopo il mutamento di rito e alla riserva del giudice sull'eccezione di incompetenza.
richiamato, insieme agli artt. 189 e 281-bis c.p.c., per affermare la necessità del previo invito alla precisazione delle conclusioni prima della decisione declinatoria di competenza.
richiamato quale norma che presuppone la precisazione delle conclusioni nella fase decisoria.
richiamato quale base normativa del modello decisorio che impone il passaggio attraverso la precisazione delle conclusioni.
richiamato per sottolineare che nella fase decisoria le parti devono ricevere un termine uguale e pieno per comparse conclusionali e memorie di replica; la sua violazione comporta, secondo la Corte, nullità del provvedimento per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
richiamato per evidenziare la parità delle parti nella fase decisoria scritta o mista.
richiamato per ribadire la necessità di parità delle parti nella decisione a seguito di trattazione orale.
richiamato come ulteriore esempio di rito speciale nel quale le parti sono poste su un piano di parità per gli scritti difensivi finali.
artt. 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.
richiamati per affermare che anche in cassazione il codice prevede termini uguali per gli scritti difensivi delle parti nella fase decisoria.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che l'assegnazione di termini "sfalsati" viola il principio di parità e il giusto contraddittorio.
art. 5, comma 3, L.R. n. 7/2019
indicata dal ricorrente come disposizione sulla soglia massima di calcolo dell'assegno vitalizio, asseritamente mal applicata dal Consiglio regionale.
richiamato dal ricorrente come norma che il Consiglio regionale avrebbe erroneamente applicato quale sostituto d'imposta nella quantificazione dell'assegno.
Massime di principio
- Nel procedimento in cui il giudice deve decidere sulla competenza dopo il mutamento di rito, la decisione deve essere preceduta dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni; la mancata osservanza di tale passaggio determina nullità del provvedimento impugnabile con regolamento necessario di competenza.
- Quando si apre la fase decisoria, il contraddittorio e la parità delle parti richiedono termini omogenei per le difese finali e per le repliche: l'assegnazione di termini asimmetrici o "sfalsati" viola il principio di parità di cui all'art. 111 Cost.
- La violazione del diritto di difesa derivante dalla decisione senza corretta scansione della fase finale non richiede la prova di uno specifico pregiudizio concreto, perché la lesione si produce per il solo fatto dell'impedimento a svolgere compiutamente le difese conclusive.
- Nel regolamento di competenza, in quanto incidente del giudizio principale, la notifica può essere validamente eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato; la costituzione dell'Avvocatura può poi essere tardiva se il ricorso è stato correttamente notificato secondo tale schema.
- Se il primo motivo di regolamento di competenza investe un vizio processuale assorbente che travolge la decisione impugnata, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11635/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11661/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11663/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11673/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →