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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15648/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per peculato (art. 314 c.p.) e accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), deducendo: mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; insufficiente prova della responsabilità personale (condivisione/uso delle credenziali da parte di terzi, in particolare del coniuge e di una dipendente); errata applicazione della fattispecie di peculato perché non sarebbe provata l'effettiva disponibilità/appropriazione delle somme; errata qualificazione dell'accesso abusivo essendo l'accesso autorizzato e carente la prova dell'illegittimo intrattenimento nel sistema; in subordine, prescrizione di alcuni reati riferiti al 2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) la Corte d'appello poteva ribaltare l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria se si trattava di diversa valutazione giuridica di fatti non controversi; 2) la responsabilità della ricorrente è stata accertata per inferenza logica "per esclusione", tenuto conto che solo la Ciriello aveva la disponibilità del conto dell'agenzia e del relativo interesse economico; 3) la mancata sospensione del collegamento telematico o la mancata messa in mora dell'ACI non escludono l'appropriazione quando la prova logica è completa; 4) la permanenza abusiva nel sistema è stata ritenuta implicita rispetto agli storni realizzati per mascherare gli ammanchi. Conseguentemente la sentenza di condanna in appello resta efficace; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il peculato possa essere dimostrato anche per via indiziaria e mediante un'analisi per esclusione quando risulti che solo l'imputato aveva la disponibilità effettiva delle somme e l'interesse all'appropriazione

  • art. 615-ter cod. pen.

    L'accesso abusivo e l'illegittimo intrattenimento nel sistema possono essere desunti dalle modalità operative e dagli storni compiuti per occultare appropriazioni; il fatto che l'utenza fosse in uso anche ad altri non esclude la responsabilità se la condotta compatta con gli altri elementi dimostra il trattenimento illecito

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Il giudice d'appello che reformat in pejus una sentenza assolutoria non è obbligato a rinnovare l'istruttoria se il nuovo apprezzamento non mette in discussione fatti rilevanti controversi ma si basa su diversa valutazione giuridica di circostanze non controverse

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Il principio del "beneficio del dubbio" va applicato solo quando esiste un ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la prova "per esclusione" potesse raggiungere la certezza richiesta dall'art. 533

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Le indicazioni organizzative sull'assegnazione del ricorso a specifiche sezioni hanno natura interna e non precludono la dichiarazione di inammissibilità quando competente diverso ufficio provveda alla trattazione

  • art. 23, comma 8 del dl. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. L. 18/12/2020

    La trattazione scritta prevista dalla normativa è stata applicata e la mancata richiesta di discussione orale ha comportato la decisione sulla base degli atti scritti

Massime di principio

  • La reformatio in pejus da parte della Corte d'appello non richiede la rinnovazione dell'istruttoria se la nuova decisione si fonda su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi; non è automaticamente violazione procedurale l'assenza di nuova istruzione
  • La responsabilità penale può essere accertata anche tramite ragionamento "per esclusione" e inferenze logiche quando gli elementi circostanziali (disponibilità dei proventi, interesse economico esclusivo, modalità degli storni) convergono in modo coerente e non contraddittorio
  • La condivisione delle credenziali d'accesso non esclude la colpevolezza se solo l'imputato aveva la concreta disponibilità dei proventi o l'interesse a trarne vantaggio; la prova deve valutare anche chi aveva il potere di incassare o disporre delle somme
  • La mancanza di provvedimenti amministrativi (sospensione del collegamento telematico, messa in mora) non annulla la prova penale quando gli accertamenti logici e documentali dimostrano l'illecito
  • Le questioni di prescrizione devono essere tempestivamente dedotte nel grado di giudizio competente e non sono in genere decisive quando il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per motivi procedurali
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la logicità della motivazione; non è luogo per una rivalutazione libera del compendio probatorio già adeguatamente motivato nei giudizi di merito

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