Cassazione Penale, Ordinanza n. 04794/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17 febbraio 2025, deducevano un unico motivo: vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. La censura, secondo la Corte di cassazione, era però generica perché si limitava a riproporre una doglianza già formulata in appello e già disattesa con motivazione adeguata. La sentenza impugnata aveva infatti evidenziato che la quantità e il valore del materiale oggetto del reato erano tutt'altro che esigui, sicché non poteva trovare applicazione l'attenuante invocata. La doglianza, inoltre, implicava una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La circostanza attenuante invocata non è applicabile quando, secondo la valutazione di merito già compiuta dai giudici di appello, quantità e valore del materiale oggetto del reato non sono esigui.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifiche censure, una questione già dedotta in appello e motivatamente respinta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico, specie quando la motivazione della sentenza impugnata affronti puntualmente il tema controverso con argomentazioni non illogiche.
- La censura che richiede una diversa valutazione della quantità, del valore o di altri dati fattuali rilevanti per il riconoscimento di un'attenuante si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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