Cassazione Penale, Sentenza n. 32074/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello richiesta per l'ascolto di sei conversazioni ambientali intercettate e per la nomina di un perito per la trascrizione, ritenute decisive dal ricorrente perché avrebbero inciso sull'identificazione della voce del ricorrente; 2) manifesta illogicità della motivazione della sentenza di merito in relazione alla ritenuta mancanza di buona fede del ricorrente, ossia l'aver fornito versioni contrastanti non prova di partecipazione alla rapina; 3) contraddittorietà tra l'assoluzione dal reato di ricettazione e la condanna per concorso in rapina, nonostante la Corte avesse ritenuto un previo accordo e ruoli definiti tra i complici (con Vaduva incaricato di raccogliere la refurtiva); 4) mancata motivazione sulla richiesta di derubricazione della rapina a tentativo di ricettazione e travisamento della fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva giudicato superflua la rinnovazione istruttoria alla luce del quadro probatorio già completo (riconoscimento vocale ritenuto certo, dichiarazioni parzialmente confessorie, inattendibilità dei mezzi di prova a discarico, accurata pianificazione del reato e collegamenti familiari con altri complici). Sugli altri motivi ha confermato che: la scarsa attendibilità del ricorrente è stata congruamente motivata e non incompatibile con la condanna; non sussiste contraddizione tra assoluzione per ricettazione e condanna per concorso in rapina in presenza del principio del favor rei rispetto alla ricettazione; non è stato riscontrato travisamento in ordine alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per il riassunto dei motivi di ricorso nei termini previsti dalla normativa sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: è ammessa se i dati probatori precedenti sono incerti e la prova nuova o riassunta è decisiva; la Corte ha ritenuto tali presupposti non sussistenti nel caso concreto
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento (decreto-legge usato per disciplina emergenziale della trattazione scritta)
art. 94, comma 2, decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato per l'applicabilità delle norme procedurali ordinarie o emergenziali; qui indica la cornice normativa che ha reso applicabile la trattazione scritta
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o colposamente inammissibile; applicata dalla Corte per imporre la sanzione di euro 3.000
Riferimento alla concorso di persone nel reato; la sentenza valorizza l'apporto concorsuale di Vaduva nella rapina
Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come rapina in concorso
Norma sul reato di ricettazione; la Corte d'appello ha assolto per il reato di ricettazione valorizzando il principio del favor rei rispetto all'equivocità degli elementi
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello richiede che le prove già acquisite siano incerte e che la prova nuova o riassunta sia decisiva: il giudice di merito può rigettare la richiesta se il quadro probatorio risulta già completo e la motivazione del rigetto può essere implicita purché comprensibile.
- La Suprema Corte non rivede liberamente la valutazione del merito probatorio; quando la Corte d'appello fornisce una motivazione adeguata fondata su molteplici elementi (riconoscimenti, dichiarazioni confessorie, elementi oggettivi di pianificazione del reato), il sindacato in cassazione si limita ai profili di diritto e alla manifesta illogicità o insufficienza della motivazione.
- È compatibile l'assoluzione per un reato e la condanna per un altro connesso se si applica il principio del favor rei per il reato assolto (es. ricettazione) mentre sussistono elementi sufficienti per la responsabilità in concorso per un reato più grave (es. rapina); non si configura automaticamente una contraddizione.
- Motivi generici, non specificamente censuranti l'argomentazione del giudice di appello o privi di indicazione precisa degli errori di diritto, sono tipicamente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in cassazione.
- Il deposito di un ricorso in cassazione comporta rischi economici: l'inammissibilità o l'infondatezza manifesta può dare luogo a condanna al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione preventiva dei profili di ammissibilità e fondatezza è essenziale.
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