Cassazione Civile, Ordinanza n. 01222/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il decreto di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; con il secondo contestava che il giudice di merito avesse trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea del decreto era mai pervenuta dalla cancelleria. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il termine per proporre opposizione non fosse decorso, in mancanza di una valida comunicazione del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che mancasse l’esposizione sommaria dei fatti di causa, profilo già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato, anche nel merito, che la comunicazione del decreto di liquidazione può avvenire in forma equipollente rispetto a quella prevista dagli artt. 136 e 702 bis c.p.c., purché vi sia effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" risultante dal fascicolo, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità della Procura; inoltre aveva rilevato la mancata prova di una conoscenza successiva non imputabile. L’opposizione, proposta oltre un anno dopo, era quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, comunque, anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla per le spese, sia per la qualità istituzionale del ricorrente sia per la mancata attività difensiva dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore
la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche in forma equipollente a quella prevista dalla norma, se vi è effettiva conoscenza
richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. come parametro del sistema di comunicazione del provvedimento
il termine lungo per impugnare si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non comunicati o notificati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento di liquidazione del compenso, la comunicazione può avvenire anche mediante modalità equipollenti, purché sia dimostrata l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.
- Se il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità della parte onerata dall’impugnazione e non è provata una successiva conoscenza non imputabile, l’opposizione proposta oltre il termine di legge è tardiva.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando manchi la comunicazione o la notificazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta per consentire il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01177/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →