Cassazione Penale, Sentenza n. 33750/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da Di Mastrogirolamo alla polizia giudiziaria in assenza del difensore e senza avvertimenti ex art. 64 c.p.p., poiché quest'ultimo sarebbe stato già indagato per il reato di cui all'art. 707 c.p.; (2) sosteneva che il fatto fosse un "reato impossibile" perché, al momento della denuncia di furto presentata dal Talanca, la vettura era già nella disponibilità dei militari (sequestrata/recuperata), rendendo la denuncia inidonea ad avviare un procedimento penale; (3) contestava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la condotta non espressione di professionalità criminale e meritevole di pena più mite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la questione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee perché la condanna è stata fondata principalmente su conversazioni telefoniche nelle quali Talanca risultava a conoscenza che Di Mastrogirolamo era stato fermato dai carabinieri e che l'auto era in sua disponibilità, circostanza che dimostrerebbe la consapevolezza della falsa incolpazione. Il secondo motivo è stato rigettato per manifesta infondatezza: la Corte ha ricordato che il reato di calunnia è di pericolo e non richiede l'effettivo avvio di un procedimento penale, bastando che la falsa incolpazione sia idonea a far ipotizzare l'esercizio dell'azione penale; il recupero dell'autovettura da parte dei carabinieri è stato ritenuto irrilevante rispetto alla possibilità di adire l'azione penale contro il presunto responsabile. Il terzo motivo è stato dichiarato generico perché non ha contestato in modo specifico la motivazione della Corte d'appello che aveva richiamato i numerosi precedenti del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro fattuale perché Di Mastrogirolamo era stato indagato anche per la contravvenzione di cui all'art. 707; la Corte tuttavia non ha ritenuto decisiva tale circostanza ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni, dato che la condanna è stata basata su altre prove.
Invocato dal ricorrente in quanto avrebbe dovuto disporsi il rinnovo delle dichiarazioni rese spontaneamente in assenza di difensore se il dichiarante fosse stato già indagato; la Corte ha ritenuto la questione non risolutiva nel contesto della motivazione, perché la decisione si fondava su elementi probatori diversi.
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al "reato impossibile"; la Corte lo ha affrontato nella prospettiva che la calunnia è reato di pericolo e pertanto non richiede l'effettivo inizio del procedimento penale per integrare il bene protetto.
Citando la norma procedurale, il ricorrente ha contestato profili procedurali connessi all'azione penale e all'effetto della denuncia; la Corte ha ritenuto tali questioni inammissibili o prive di incidenza sulla decisione.
Richiamato in relazione alla motivazione della pena: la difesa chiedeva un diverso trattamento per le attenuanti speciali, ma la Corte d'appello ha motivato il diniego facendo riferimento alla personalità e ai precedenti del ricorrente.
Invocato dalla difesa in ordine al criterio di determinazione della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti; la Corte ha valutato la misura della pena in concreto e il diniego delle attenuanti in ragione dei precedenti penali.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010)
Richiamati per il principio che la calunnia è reato di pericolo e che l'addebito deve avere i caratteri della serietà: circostanze assurde o grottesche escludono il reato; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la denuncia presentasse caratteri di serietà tali da integrare il reato.
Massime di principio
- Il reato di calunnia è un reato di pericolo: non è necessario che sia stato effettivamente avviato un procedimento penale contro il calunniato, basta che la falsa incolpazione sia suscettibile di determinare l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona individuabile.
- L'impugnazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni spontanee richiede che il ricorrente si confronti specificamente con la motivazione della sentenza: questioni generiche o non incidenti sul nucleo probatorio principale sono destinate a essere inammissibili.
- Se la motivazione della condanna si fonda su elementi di prova alternativi e decisivi (es. conversazioni intercettate/telefoniche) l'eventuale inutilizzabilità di altre prove (es. dichiarazioni spontanee) può risultare irrilevante per l'esito del giudizio.
- In Cassazione le censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito; deduzioni generiche vengono dichiarate inammissibili.
- L'argomento del "reato impossibile" ha successo solo quando l'addebito denunciato è evidentemente privo di ogni apprezzabilità razionale (circostanze assurde o grottesche); la mera circostanza che un bene sia stato recuperato non esclude, di per sé, la configurabilità della calunnia.
- Le contestazioni procedurali relative all'ammissione di dichiarazioni rese in assenza del difensore devono evidenziare la loro reale incidenza sul giudizio di responsabilità; se la decisione si basa su elementi non affetti da vizio, la censura è inidonea a rovesciare la pronuncia.
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