Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2024 del 25/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista e dalla successiva opposizione proposta dal debitore, che chiedeva l'accertamento della propria effettiva esposizione debitoria alla luce di una dedotta vicenda usuraria e la revoca del decreto e del precetto. Il Tribunale, dopo aver revocato il monitorio e disposto il ricalcolo del saldo con criteri predeterminati, aveva poi condannato la banca a corrispondere un importo in favore dell'opponente e le aveva posto a carico le spese. In appello la banca aveva censurato, tra l'altro, l'asserita ultrapetizione della condanna in favore del correntista e la liquidazione delle spese; la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione sul punto delle spese, rideterminandole, ma non aveva modificato la statuizione di soccombenza. Il correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato che la domanda di accertamento/ricalcolo comprendesse implicitamente anche la richiesta di condanna della banca al pagamento dell'eventuale saldo a credito; richiamava altresì l'art. 111 Cost. e il principio di effettività della tutela, oltre alla sentenza non definitiva del Tribunale asseritamente passata in giudicato; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. previgente e del d.m. n. 55/2014, contestando la rideterminazione delle spese di primo grado e sostenendo la discrezionalità insindacabile del primo giudice nella loro liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione dell'art. 112 c.p.c., mirasse in realtà a contestare l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito e quindi a ottenere una rivalutazione del merito, attività non consentita in cassazione quando la Corte territoriale abbia motivato sul punto. Ha inoltre escluso che la sentenza non definitiva del Tribunale potesse fondare un giudicato interno utile a trasformare la domanda di accertamento/ricalcolo in una domanda di condanna già proposta. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto eccentrico rispetto alla decisione impugnata, perché la Corte d'appello non aveva negato la soccombenza della banca né censurato il potere discrezionale del primo giudice, ma aveva soltanto rideterminato l'importo delle spese sulla base dello scaglione ritenuto corretto ai sensi del d.m. n. 55/2014 e aggiornamenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile quando il giudice ometta di pronunciare su una domanda o pronunci su domanda non proposta; non quando si contesti l'interpretazione data dal giudice di merito al contenuto o all'ampiezza della domanda, profilo riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione meno formalistica della tutela, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, il richiamo al giusto processo imponga di considerare implicitamente proposta una domanda di condanna non formulata in modo espresso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio processuale è ammessa solo se realmente si denuncia una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione di merito sulla portata della domanda.
Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese; la Corte osserva però che la censura non investe la regola della soccombenza applicata dal giudice di merito, ma un profilo diverso e non decisivo.
Usato dalla Corte d'appello per la quantificazione delle spese secondo lo scaglione di valore ritenuto applicabile e i valori medi.
Richiamato quale aggiornamento dei parametri di liquidazione delle spese.
Richiamato in relazione alla successione nel diritto controverso e all'intervento della cessionaria nel giudizio di appello e di cassazione.
Indicato come base per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la violazione dell'art. 112 c.p.c. va distinta dalla contestazione dell'interpretazione della domanda: solo l'omessa pronuncia o la pronuncia su domanda non proposta integra un vero error in procedendo; se il giudice di merito ha motivato sul significato della domanda, la censura tende a investire un accertamento di fatto non rivalutabile in cassazione.
- La domanda di accertamento o di ricalcolo di un rapporto di dare-avere non implica automaticamente una domanda di condanna alla restituzione o al pagamento del saldo eventualmente a favore dell'attore/opponente: tale effetto deve risultare dall'effettivo contenuto della domanda, come interpretato dal giudice di merito.
- La nozione di giudicato interno si forma solo sulle statuizioni effettivamente contenute nella sentenza non definitiva e sui presupposti logico-giuridici necessari; non può essere estesa a conseguenze non esplicitamente decise, né trasformare una pronuncia di mero accertamento/ricalcolo in una statuizione di condanna non resa.
- La censura sulle spese processuali deve confrontarsi con la concreta statuizione impugnata: è inammissibile quando non investe la regola applicata dal giudice d'appello o il criterio di liquidazione effettivamente adottato, ma si limita a prospettare un diverso e astratto potere discrezionale del giudice di primo grado.
- Quando il giudice di merito liquida le spese in base ai parametri forensi vigenti e allo scaglione di valore ritenuto applicabile, il sindacato di legittimità è circoscritto alla correttezza dell'applicazione dei criteri legali, non alla mera opportunità della quantificazione.
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