Cassazione Penale, Ordinanza n. 17084/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per ricettazione. L'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità ex art. 648 c.p., ma in concreto mira a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, riproponendo censure già formulate in appello. La difesa sostiene, in sostanza, che vi sarebbero discrepanze tra quanto emergerebbe dalla persona offesa e l'interpretazione data dalla sentenza, e che non sarebbe stata dimostrata adeguatamente l'individuazione dell'imputato quale utilizzatore di una carta bancomat di provenienza furtiva.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che il motivo sia non specifico e solo apparente, perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Richiama il limite del sindacato di cassazione alla sola verifica della coerenza logica della motivazione, senza rilettura del compendio probatorio. Rileva inoltre che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e non illogico sull'identificazione dell'imputato quale utilizzatore della carta bancomat di provenienza furtiva e autore del reato di ricettazione. Segue condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di ricettazione oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato implicitamente come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non è consentito dedurre in sede di legittimità censure di merito sulla valutazione delle prove.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Richiamato solo nel sistema delle decisioni della Cassazione, ma non è centrale nella motivazione riportata; la pronuncia adottata è l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, né l'adozione di nuovi parametri di valutazione delle risultanze processuali.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando, pur denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolve in una critica del merito della valutazione probatoria già compiuta e motivatamente respinta nei gradi di merito.
- Le censure devono essere specifiche e sviluppare una critica argomentata alla sentenza impugnata; sono invece solo apparenti se ripropongono doglianze già esaminate in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non per una diversa possibile lettura del materiale probatorio.
- Quando la Corte territoriale abbia individuato con argomentazioni logiche e congrue l'autore del reato sulla base delle risultanze processuali, il ricorso che si limiti a contestare dettagli marginali rispetto alla versione della persona offesa non supera il vaglio di specificità.
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