Cassazione Civile, Ordinanza n. 23277/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, ritenendole regolari e quindi perfezionate. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione all'esecuzione proposta da una parte debitrice avverso l'azione esecutiva promossa nei suoi confronti da una controparte creditrice sulla base di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione. Avverso tale decisione la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha dichiarato che le parti avevano concluso un accordo transattivo che definiva ogni aspetto del contenzioso, depositando atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per accettazione anche dalla parte resistente.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se regolarmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte e risulti regolare, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del processo per rinuncia accettata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
- Quando le parti definiscono transattivamente l'intero contenzioso e una di esse rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il giudizio di legittimità non viene deciso nel merito ma si chiude con declaratoria di estinzione.
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