Cassazione Penale, Sentenza n. 17173/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso del Pubblico Ministero per omissione/illegalità della misura di confisca: il G.i.p. aveva ordinato "la confisca di quanto in sequestro" senza specificare il montante, né se si trattasse di confisca diretta o per equivalente; il PMC richiedeva l'annullamento parziale perché l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 impone la confisca obbligatoria del profitto (nel caso concreto stimato in complessivi euro 15.293.569,50) e i beni sottoposti a sequestro avrebbero valore inferiore. I difensori dell'imputato hanno impugnato la confisca per vizio di motivazione (e rilevato che il sequestro preventivo era stato già disposto il 3/7/2020 sui conti correnti), nonché contestato la rilevanza ai fini della confisca di una somma di euro 60.638,24 derivante da liquidazione di polizza assicurativa, invocando limiti di impignorabilità ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e la giurisprudenza della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero e il primo motivo dei difensori: la sentenza del G.i.p. è annullata limitatamente alla misura ablativa "confisca di quanto in sequestro" e rinviata al Tribunale di Bari per nuovo esame. La Corte ha stabilito che, anche in caso di patteggiamento, l'art. 12-bis impone la confisca obbligatoria del profitto e che il giudice, nell'ordinare la confisca per equivalente, deve comunque determinare la somma costituente il profitto/prezzo del reato o il valore corrispondente; l'omessa specificazione e la mancata motivazione sulla natura e sull'entità della confisca rendono la statuizione viziata e non sanabile in sede di legittimità. Il secondo motivo (riguardante la presunta impignorabilità della somma assicurativa) è stato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
"nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"
La Corte interpreta l'art. 12-bis come prescrittiva: anche nella sentenza di patteggiamento la confisca del profitto è obbligatoria; se la confisca diretta non è possibile va disposta la confisca per equivalente, e il giudice deve quantificare il montante da confiscare.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La norma non esime dall'osservanza di obblighi di legge come l'art. 12-bis; la confisca obbligatoria può dunque essere disposta anche se non parte dell'accordo.
cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis
Consente il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenze di patteggiamento nei casi, fra gli altri, di omissione della confisca obbligatoria; la Corte ha confermato la ammissibilità del ricorso del PM per tale motivo.
Norma generale sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue i limiti del ricorso nelle sentenze di patteggiamento a seconda che la misura impugnata fosse oggetto dell'accordo o derivasse da omissione di applicazione di norme obbligatorie.
Richiamato dai difensori in relazione ai limiti di pignorabilità (e, per estensione, alla confisca per equivalente); la Corte ha ritenuto quel punto assorbito nel caso concreto, ma segnala che la giurisprudenza ha trattato l'applicazione dei limiti di impignorabilità anche alla confisca per equivalente.
Massime di principio
- Nelle procedure di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la confisca prevista come obbligatoria dalla legge sostanziale (es. art. 12-bis d.lgs. 74/2000) deve comunque essere disposta dal giudice anche se non compresa nell'accordo tra parti.
- Quando la legge impone la confisca del profitto, il giudice deve determinare il montante da confiscare (quantificando il profitto o il valore corrispondente) e specificare se si procede a confisca diretta o per equivalente; l'omissione o la mancanza di motivazione su questi punti rende la statuizione vulnerabile e soggetta ad annullamento.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento per omissione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; tale rimedio è efficace per correggere vizi di illegittima omessa applicazione di misure obbligatorie.
- Se i beni sotto sequestro non sono sufficienti a soddisfare la confisca del profitto, il giudice deve valutare e, se necessario, disporre la confisca per equivalente su altri beni di cui il reo ha disponibilità per raggiungere l'importo dovuto.
- Questioni relative a limiti di impignorabilità (stipendi, indennità, somme derivanti da polizze private) possono rilevare anche in ordine alla confisca per equivalente, ma richiedono una valutazione di merito e motivata che il giudice di merito deve compiere; la loro contestazione può essere assorbita se la decisione correttiva riguarda vizi formali o di motivazione sulla quantificazione della confisca.
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