Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32275/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La Guardia di finanza aveva ipotizzato un sistema elusivo e simulatorio realizzato dal legale rappresentante di una società, mediante rapporti commerciali formalmente intercorrenti con l’azienda agricola della madre e l’interposizione di una terza società, alla quale l’indagato avrebbe impartito direttive. Le fatture relative alla vendita di prodotti agricoli sarebbero state oggettivamente inesistenti e avrebbero consentito alla società di conseguire un indebito risparmio d’imposta ai fini IVA e IRES. Al legale rappresentante era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mentre alla madre era contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il GIP aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, rilevando l’assenza della prospettazione del pericolo di dispersione patrimoniale. Il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto: quanto alla persona fisica, aveva ritenuto non adeguatamente chiariti i presupposti per la confisca diretta o per equivalente del profitto e, quanto alla società, aveva escluso il pericolo di dispersione patrimoniale in ragione dell’ammissione al controllo giudiziario. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per violazione di legge, deducendo l’omessa considerazione della sistematicità dell’evasione, della triangolazione societaria, della falsificazione documentale, della scissione societaria e della costituzione di una nuova società, nonché contestando la necessità di dimostrare che il risparmio fiscale fosse transitato nel patrimonio della persona fisica o che la società fosse un mero schermo. La difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che le doglianze sollecitavano una rivalutazione del compendio indiziario e denunciavano vizi motivazionali al di fuori dei limiti dell’art. 325 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento alla persona fisica, ha rilevato che il pubblico ministero aveva discusso i principi sulla confisca del profitto nei reati tributari, ma non aveva censurato il profilo del pericolo di dispersione patrimoniale, che costituiva la ragione del rigetto della richiesta da parte del GIP e non era stato adeguatamente affrontato dal Tribunale del riesame. Il ricorso era pertanto aspecifico, poiché non investiva tutte le rationes decidendi rilevanti. Con riferimento alla società, la censura formalmente prospettata come violazione di legge riguardava in realtà la motivazione del provvedimento; non trattandosi di motivazione meramente apparente, il relativo controllo era precluso in sede di legittimità cautelare dall’art. 325, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001

    Previsione dell’illecito amministrativo contestato alla società in relazione a reati tributari.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Delitto contestato alla persona fisica, relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Delitto contestato alla persona fisica collegata alla società, relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dal pubblico ministero insieme all’art. 321 c.p.p. a sostegno della richiesta di sequestro.

  • art. 321 c.p.p.

    Disciplina il sequestro preventivo; la decisione evidenzia la necessità di considerare il pericolo di dispersione patrimoniale quale profilo decisivo della misura.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari alle violazioni di legge e preclude il controllo sulla motivazione non meramente apparente.

  • art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011

    Il controllo giudiziario della società è stato valorizzato dal Tribunale del riesame per escludere il pericolo di dispersione patrimoniale.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro il rigetto di un appello cautelare quando censura soltanto le ragioni esplicite del provvedimento impugnato e non investe anche gli argomenti, rilevanti per la decisione, già affrontati dal primo giudice.
  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare reale, il pubblico ministero deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi che sorreggono il rigetto della misura, compresa quella relativa all’assenza del pericolo di dispersione patrimoniale.
  • Il controllo della Corte di cassazione ex art. 325, comma 1, c.p.p. non consente di rivalutare il compendio indiziario o la motivazione del provvedimento cautelare quando la doglianza, pur formalmente dedotta come violazione di legge, si risolve nella contestazione del percorso motivazionale e la motivazione non è meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFatture falseSequestro preventivoInteresse o vantaggioImpugnazioni
RamiReati tributariResponsabilità enti (231)Misure cautelariProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.