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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32153/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata condannata per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, con parziale riforma in appello mediante riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. e rideterminazione della pena in due anni e otto mesi di reclusione. La vicenda riguardava un accesso ispettivo della Guardia di finanza presso l'impresa della madre dell'imputata, durante il quale era stata rilevata la presenza di lavoratori cinesi irregolari. Dopo il controllo, l'imputata aveva svolto un ruolo di collegamento tra il padre e uno dei finanzieri, incontrando quest'ultimo e partecipando a una cena nella quale il padre aveva consegnato ai due militari la somma di 1.000 euro, poi divisa tra loro. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la somma era stata corrisposta in cambio dell'omessa verbalizzazione della presenza di personale irregolare. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, sostenendo l'assenza di connessione tra i procedimenti e la tardività delle captazioni rispetto alla scadenza del termine autorizzatorio; ha inoltre sostenuto l'inutilizzabilità del positioning derivato e la decisività delle intercettazioni per l'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., contestando la valutazione delle dichiarazioni dei due finanzieri, coimputati in procedimento connesso, e lamentando l'assenza di adeguata verifica della loro credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità estrinseca. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 238-bis c.p.p., contestando l'utilizzazione della sentenza irrevocabile di condanna dei due finanzieri, pronunciata a seguito di concordato in appello, nonché il recepimento delle relative risultanze dichiarative senza adeguata partecipazione della difesa e con richiamo a fatti estranei. Con il quarto motivo ha censurato la qualificazione giuridica del fatto come corruzione propria, chiedendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 319-quater c.p. sulla base della possibile soggezione dell'extraneus rispetto ai finanzieri e dell'ipotizzata condotta induttiva dei pubblici ufficiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni perché la connessione tra il procedimento originario e quello relativo ai fatti contestati era stata motivatamente ravvisata e rientrava nei limiti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nel caso Cavallo. La deduzione relativa alla scadenza del termine autorizzatorio è stata dichiarata non valutabile, poiché proposta per la prima volta in cassazione e non adeguatamente documentata. In ogni caso, la Corte ha escluso la decisività delle intercettazioni, rilevando che la responsabilità risultava sostenuta da una piattaforma probatoria autonoma, articolata e convergente, composta da dichiarazioni, documentazione dell'accesso ispettivo, annotazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, fotografie e sentenza irrevocabile di condanna dei finanzieri. Ha ritenuto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni dei coimputati, poiché le parti del narrato valorizzate erano state riscontrate e le imprecisioni residue non compromettevano la credibilità complessiva. Ha inoltre ritenuto ammissibile l'utilizzazione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei correi ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., osservando che la doglianza era generica e che la decisione era stata comunque inserita nella valutazione complessiva delle altre prove. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha distinto corruzione, concussione e induzione indebita, rilevando che la corruzione presuppone un incontro libero e consapevole delle volontà in posizione di parità, mentre concussione e induzione richiedono una condotta di prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale e una posizione di soggezione dell'extraneus. Nel caso concreto, la dazione era stata ritenuta il corrispettivo dell'omessa verbalizzazione della presenza di lavoratori irregolari e l'imputata aveva agito con intraprendenza, sondando il terreno con il finanziere, senza risultare soggetta a pressioni o condizionamenti, sicché la qualificazione come corruzione propria è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p.

    corruzione per atto d'ufficio

    La fattispecie è configurabile quando la dazione o promessa di utilità costituisce il corrispettivo di un atto contrario ai doveri d'ufficio, nel quadro di un accordo fondato sulla parità delle posizioni e sul libero incontro delle volontà.

  • art. 323-bis c.p.

    La circostanza attenuante era stata riconosciuta dalla Corte d'appello, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 319-quater c.p.

    induzione indebita a dare o promettere utilità

    La fattispecie richiede una condotta di induzione abusiva del pubblico ufficiale e una posizione di soggezione dell'extraneus; tali elementi non sono stati ravvisati nel caso concreto.

  • art. 270 c.p.p.

    utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi

    Il divieto di utilizzazione non opera per i risultati relativi a reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., purché siano rispettati i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p., oltre al caso dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

  • art. 266 c.p.p.

    limiti di ammissibilità delle intercettazioni

    La utilizzabilità delle captazioni relative a reati connessi presuppone il rispetto dei limiti di ammissibilità stabiliti dalla norma.

  • art. 271 c.p.p.

    inutilizzabilità delle intercettazioni

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la censura relativa alla scadenza del termine autorizzatorio non è stata esaminata perché nuova e non adeguatamente documentata.

  • art. 267, comma 3, c.p.p.

    durata dell'autorizzazione alle intercettazioni

    La doglianza sulla prosecuzione delle captazioni oltre il termine autorizzatorio non è stata valutata dalla Corte per difetto di precedente deduzione e di adeguato supporto documentale.

  • art. 12 c.p.p.

    connessione tra procedimenti

    La connessione è stata ritenuta motivatamente sussistente sulla base dell'identità del contesto corruttivo e degli elementi emersi nel procedimento originario.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    valutazione delle dichiarazioni dei coimputati

    Le dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso possono concorrere alla prova della responsabilità quando siano sottoposte a verifica di attendibilità e trovino riscontri esterni; nel caso concreto tali riscontri sono stati individuati in una pluralità di elementi autonomi e convergenti.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei correi può essere utilizzata nel diverso procedimento, purché sia valutata insieme agli altri elementi di prova e secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.

  • art. 185 c.p.p.

    Il principio dell'invalidità derivata non si applica automaticamente all'inutilizzabilità della prova; una decisione fondata su prova vietata può eventualmente essere censurata per difetto di motivazione se mancano ulteriori prove idonee a sostenerla.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali

    Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 599-bis c.p.p.

    concordato con rinuncia ai motivi di appello

    La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello conserva natura di decisione fondata sulle prove e può essere utilizzata ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; non coincide strutturalmente con il patteggiamento e non ha natura premiale.

Massime di principio

  • Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state autorizzate non opera per i reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., purché i reati rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni previsti dall'art. 266 c.p.p.
  • La censura di inutilizzabilità delle intercettazioni per superamento del termine autorizzatorio, proposta per la prima volta in cassazione e non adeguatamente documentata, non può essere esaminata in sede di legittimità, che non è giudice del fatto.
  • L'esclusione di una prova asseritamente inutilizzabile non impone l'annullamento della decisione quando la responsabilità sia comunque sostenuta da una piattaforma probatoria autonoma, articolata e convergente, idonea a superare la cosiddetta prova di resistenza.
  • Le dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso possono essere valutate anche frazionatamente quando le parti del narrato ritenute attendibili siano riscontrate e non sussista tra esse e le parti inattendibili un'interferenza fattuale o logica tale da compromettere la credibilità complessiva del racconto.
  • Una sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di correi può essere utilizzata ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. anche quando sia stata emessa a seguito di concordato in appello, purché sia valutata nel rispetto dei criteri probatori applicabili e insieme agli altri elementi acquisiti.
  • Corruzione e induzione indebita si distinguono perché la corruzione presuppone un accordo fondato sulla parità delle posizioni e sul libero incontro delle volontà, mentre l'induzione indebita richiede una condotta di prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale e una posizione di soggezione dell'extraneus.
  • La dazione di denaro a pubblici ufficiali costituisce corrispettivo di un atto contrario ai doveri d'ufficio quando, sulla base degli elementi probatori, risulti pattuita in cambio dell'omessa verbalizzazione o dell'omesso compimento di un'attività dovuta.
  • La condotta dell'extraneus che promuova o favorisca attivamente il contatto con il pubblico ufficiale, sondando il terreno e operando senza soggezione, è incompatibile con la qualificazione del fatto come induzione indebita se manca una prevaricazione abusiva idonea a condizionarne la volontà.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneInduzione indebitaIntercettazioniProveImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieCorruzione propriaInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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