Cassazione Penale, Sentenza n. 32150/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in continuazione e con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'abuso di un rapporto di prestazione d'opera e dell'uso di mezzi fraudolenti, di plurimi furti di somme complessivamente pari a 18.560.941,28 euro. Le sottrazioni erano state realizzate, nella qualità di promotore finanziario di un istituto bancario, mediante prelievi non autorizzati, emissione di assegni circolari apparentemente richiesti dai titolari dei rapporti, nonché bonifici e disposizioni di addebito, anche telematiche, su rapporti finanziari di cui l'imputato non era titolare. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i furti commessi fino al 17 dicembre 2012 e rideterminato la pena in tre anni di reclusione ed euro 1.000 di multa, confermando la responsabilità per il residuo reato di furto pluriaggravato continuato. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d'appello avesse recepito in modo acritico la motivazione del primo giudice senza considerare l'incensuratezza, la collaborazione nelle indagini, il fatto di avere trattenuto solo una parte delle somme sottratte e il mancato assoggettamento a misure cautelari. Con il secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 62-bis, 133, 81 e 533 c.p.p., censurando il diniego delle attenuanti generiche, la mancata riduzione della pena detentiva dopo la declaratoria di prescrizione di alcuni reati, l'omessa indicazione degli aumenti per i singoli reati satellite e il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano generici e non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già dedotte in appello e motivatamente disattese. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice deve motivare specificamente la loro concessione, mentre il diniego può essere adeguatamente giustificato dal rilievo di elementi ritenuti prevalenti, quali la gravità dei fatti, l'entità delle somme sottratte, la sistematicità della condotta e la spiccata capacità a delinquere. Quanto alla pena, ha ritenuto corretta la mancata riduzione della pena detentiva, poiché essa corrispondeva al minimo edittale previsto per il furto pluriaggravato residuo; ha inoltre confermato il diniego della sospensione condizionale e della non menzione in ragione dell'entità della pena. Con riferimento alla continuazione, ha ritenuto sufficiente la motivazione succinta sugli aumenti di pena pecuniaria, purché consenta di verificare il rispetto della proporzione tra le pene, dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non sono state liquidate le spese delle parti civili, poiché il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e un suo eventuale accoglimento non avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle parti civili.
Norme richiamate
artt. 81, 624 e 625 n. 2 c.p.
Disposizioni applicate per la contestazione del furto continuato e aggravato.
art. 61 n. 7 c.p.
Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
art. 61 n. 11 c.p.
Aggravante dell'abuso di un rapporto di prestazione d'opera.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute automaticamente; la loro concessione richiede una motivazione positiva sulla meritevolezza, mentre il diniego può fondarsi sugli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
I criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche e orientare la commisurazione della pena.
art. 125 comma 3 c.p.p.
La censura di motivazione deve confrontarsi con la motivazione effettiva del provvedimento e non può limitarsi a reiterare doglianze generiche.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione di condanna e alla commisurazione della pena; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 81 c.p.
Nella continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare gli aumenti per i reati satellite, con un impegno motivazionale proporzionato alla loro entità.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale è stata ritenuta non concedibile in ragione dell'entità della pena inflitta.
art. 175 c.p.
La non menzione è stata ritenuta non concedibile in ragione dell'entità della pena inflitta.
art. 157 c.p.
Applicato dalla Corte d'appello per dichiarare prescritti i reati di furto commessi fino al 17 dicembre 2012.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce i motivi già dedotti in appello e da questo giudice motivatamente respinti, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e limitandosi a denunciare genericamente carenze o illogicità motivazionali.
- In tema di circostanze attenuanti generiche, la meritevolezza del trattamento più favorevole non è presunta e la motivazione analitica è necessaria per la concessione, non per il diniego; quest'ultimo può essere fondato sugli elementi ritenuti prevalenti dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando, dopo la declaratoria di prescrizione di alcuni reati, la pena detentiva già inflitta coincide con il minimo edittale del reato residuo più grave, non è necessaria né possibile una ulteriore riduzione della pena detentiva per effetto della prescrizione.
- Nel reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti riferiti ai reati satellite, ma il grado di motivazione richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto della proporzione tra le pene, dei limiti dell'art. 81 c.p. e il mancato ricorso al cumulo materiale.
- Quando il ricorso dell'imputato riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e un suo eventuale accoglimento non può arrecare pregiudizio alla parte civile, quest'ultima non ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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